Definizione agevolata liti pendenti: istanze online dal 15 marzo alle Entrate, dal 22 marzo alle Dogane

Nuove semplificazioni per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti prevista della legge di Bilancio 2023: se da una parte l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti, dall’altra parte l’Agenzia delle Dogane ha approvato il modello di domanda.

Cos’è la definizione agevolata delle liti pendenti?

La legge di Bilancio 2023 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti all’art. 1, commi da 186 a 205.

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Secondo quanto previsto dalla normativa appena richiamata, è possibile definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti, al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Con circolare n. 2/E del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha già ricordato che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. Non sono definibili le controversie riguardanti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva n. 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate, nonostante sia parte processuale, non è ente creditore.

La legge di Bilancio esclude espressamente dalla definizione le controversie, riguardanti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, l’IVA riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per gli enti territoriali, invece, per completezza di disciplina, si ricorda che il comma 205 della legge di Bilancio 2023 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Il concetto di “parte” pubblica in giudizio

Sono definibili le controversie tributarie in cui sono parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.

Sul punto, con la circolare n. 9/D del 2023 l’Agenzia delle Dogane ha sottolineato che qualora non risulti destinataria del ricorso/appello o non venga chiamata in giudizio o non vi sia intervenuta volontariamente, l’Agenzia, pur eventualmente rivestendo la qualità di “ente creditore”, non ha alcun margine per fornire viabilità amministrativa alla domanda di definizione agevolata.

Pertanto, in tutti i casi in cui si controverta di un credito tributario relativamente al quale l’Agenzia rivesta la posizione di “ente creditore”, ma non risulti destinataria del ricorso/appello né sia stata chiamata in giudizio né vi sia intervenuta volontariamente, l’Agenzia concluderà il procedimento con un provvedimento di diniego.

Diversamente, nei casi in cui sia stato ritualmente notificato il ricorso/appello all’Agenzia o la stessa sia stata regolarmente chiamata in giudizio, non è necessario, ai fini della procedibilità della domanda di definizione agevolata, che l’Agenzia si sia formalmente costituita nel giudizio.

Quali sono le liti pendenti

Le liti pendenti ai fini della definizione agevolata sono:

– le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all’ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

– le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;

– le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione. Non possono essere considerate definibili le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata occorre presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate o delle Dogane parte in giudizio, ad opera del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La normativa prevede che entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma sia presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.

Laddove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024.

L’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 prevede che le controversie definibili sono sospese qualora il contribuente ne faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Pertanto, anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza di sospensione della controversia. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Un canale telematico per le domande in cui è parte Agenzia delle Entrate

Con comunicato stampa del 15 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 15 marzo è questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Per definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, occorre presentare le domande all’Agenzia, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato, entro il 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate.

Approvato il modello di domanda per l’Agenzia delle Dogane

Con determinazione n. 141685/RU del 14 marzo 2023 anche l’Agenzia delle Dogane ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stessa.

La presentazione della domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può avvenire esclusivamente in forma telematica, tramite il servizio messo a disposizione nell’apposita sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il modello, si compone delle seguenti parti:

– Informativa sul trattamento dei dati personali (frontespizio);

– Dati della domanda;

– Domanda sostitutiva;

– Ufficio competente;

– Dati relativi alla persona che presenta la richiesta di definizione agevolata;

– Dati relativi al soggetto richiedente la definizione agevolata;

– Modalità di definizione;

– Dati della controversia;

– Valore della controversia e determinazione dell’importo dovuto;

– Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;

– Firma del dichiarante.

Con la circolare n. 9/D del 14 marzo 2023 l’Agenzia delle Dogane ha anche fornito importanti indicazioni in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

In arrivo la procedura telematica anche per l’Agenzia delle Dogane

Con un avviso pubblicato sul portale delle Dogane, l’Agenzia ha anticipato che dal 22 marzo 2023 sarà resa disponibile, in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale, la procedura telematica di trasmissione delle domande di definizione agevolata delle controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Saranno fornite istruzioni dettagliate in merito alle modalità di trasmissione delle domande di definizione agevolata, nonché alle modalità di versamento degli importi.

Le domande dovranno essere trasmesse, a partire da tale data, esclusivamente in via telematica accedendo, previa autenticazione, che avverrà esclusivamente tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE, alla sezione del sito internet dedicata alla definizione agevolata.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

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