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Definizione degli atti di accertamento: quando e come si perfeziona

Definizione Degli Atti Di Accertamento: Quando E Come Si Perfeziona
Con provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti di accertamento, di cui alla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 179 a 185), che disciplina la definizione agevolata delle sanzioni, relative ad atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il tema è stato trattato anche dalla circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, che ha anticipato già quanto espresso nel provvedimento.

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In linea generale, rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, nonchè gli inviti al contradditorio, notificati sempre entro il 31 marzo 2023.

Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023. 

I soggetti che si avvalgono della definizione agevolata usufruiscono della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Quali sono gli atti definibili?

Nel provvedimento in esame, si chiarisce che la definizione agevolata delle sanzioni si applica agli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del Dlgs n. 218/1997) relativi a:

– processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

– avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, nonché a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;

– inviti al contradditorio (emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1, D.Lgs.- n. 218/1997) notificati entro il 31 marzo 2023.

Sono poi definibili in acquiescenza, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni, anche in questo caso, nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Come procedere alla regolarizzazione

Per quanto concerne le modalità di regolarizzazione, il provvedimento chiarisce che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

La procedura di regolarizzazione:

esclude la possibilità di utilizzare la compensazione disciplinata all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata);

– non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater, D.L. n. 167/1990).

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine come, in ogni caso, rimanga valida la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell’ambito di applicazione della regolarizzazione secondo le regole ordinarie previste dalla normativa in vigore.

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