Definizione della lite pendente: ordinatorio il termine per la richiesta di sospensione del giudizio
- 29 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La Cassazione, con l’ordinanza n. 31126 depositata il 28 novembre 2019, ha ribadito che in casi di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito della relativa istanza successivamente alla data del 10 giugno 2019 non pregiudica la possibilità di sospensione del giudizio. Infatti il suindicato termine è solamente ordinatorio e pertanto è consentito anche un deposito successivo.
L’Ufficio notificava ad una Spa un avviso di accertamento recuperando maggiori imposte dirette ed Iva.
La contribuente impugnava l’atto impositivo, il quale veniva integralmente annullato dalla CTP, con decisione condivisa dalla CTR. In estrema sintesi i giudici ritenevano fondate tutte le deduzioni difensive della società ed infondata totalmente la pretesa erariale. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per Cassazione ma la Spa non si costituiva con controricorso: veniva quindi fissata l’udienza di trattazione per novembre 2019. Nell’agosto del medesimo anno la contribuente però comunicava di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 DL n. 119/18 e di aver pagato la prima rata.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31126, depositata il 28 novembre 2019, ha sospeso il processo sino al 31/12/2020 ex art. 6 DL 119/18, rinviando la causa a nuovo ruolo.
I giudici hanno infatti considerato rilevante la documentazione prodotta, anche se tardivamente rispetto al termine indicato dalla norma per presentare richiesta di sospensione, la quale rimane comunque valida.
In particolare l’art. 6 suindicato, al comma 10, prevedeva che se entro il 10 giugno 2019 il contribuente avesse depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pendeva la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo restava sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il suindicato termine di presentazione ha natura processuale, essendo finalizzato a fissare il momento entro il quale presentare l’istanza di sospensione: pertanto, in mancanza di una specifica norma che lo qualifichi come perentorio, lo stesso è solamente ordinatorio. Peraltro, ricorda la Suprema Corte, l’effetto sospensivo deriva direttamente dalla legge, dovendo il giudice solo limitarsi a prendere atto dell’istanza presentata dal contribuente. In sintesi la sospensione ha la funzione di consentire all’Amministrazione Finanziaria di verificare la correttezza della definizione e ciò anche in coerenza alla finalità della sanatoria di una rapida estinzione dei giudizi. Per quanto le conclusioni suindicate appaiano condivisibili (nello stesso senso Cass. n. 29790/19), si evidenzia che la Suprema Corte con l’ordinanza n. 28493/2019 aveva invece ritenuto che il termine del 10 giugno era di natura perentoria. pertanto l’eventuale deposito successivo a tale data non consentiva la sospensione richiesta.
A cura della Redazione
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Corte di Cassazione, sez. sesta civile, ordinanza 28/11/2019, n. 31126