Definizione delle controversie o rottamazione delle cartelle?

Tutti i contribuenti, anche non in possesso di partita IVA (imprese, artisti, professionisti, enti non commerciali, persone fisiche), che siano parte in un contenzioso tributario pendente alla data del 1° gennaio 2023, per aver impugnato cartelle di pagamento relative a debiti tributari di competenza dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se si tratta di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, il contribuente ha la possibilità di estinguere i debiti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

La definizione si ottiene attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

La stessa legge di Bilancio (art. 1, commi da 231 a 252) prevede che possono essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater). Tali debiti possono essere estinti senza corrispondere interessi (compresi quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973), sanzioni (comprese le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 46/1999) e aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

In entrambi i casi sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (commi 193 e 246).

La definizione agevolata avviene a seguito della presentazione di apposita domanda all’Agenzia fiscale controparte, ad opera del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione (ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, ad esempio a titolo di successione universale o particolare), per ciascuna controversia autonoma.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

La definizione agevolata si ottiene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia.

Per valore della controversia “si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste” (art. 12, comma 2, D.Lgs n. 546/1992).

Al valore della controversia si applicano le seguenti percentuali di riduzione (commi da 186 a 191):

In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale (comma 189).

In particolare, la definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale si perfeziona con il pagamento dell’intero importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. La definizione agevolata della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento:

– del 40% del valore della controversia sul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;

– del 15% del valore della controversia sul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di definizione e con il pagamento dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nota bene

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la compensazione.

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per fruire della rottamazione quater il debitore deve presentare, con modalità esclusivamente telematiche, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (comma 235).

In tale dichiarazione il debitore indica anche l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 236).

Quando

La domanda di definizione agevolata, per ogni controversia autonoma, deve essere presentata entro il 30 settembre 2023 (art. 1, comma 194, come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera a), D.L. n. 34/2023).

Ai fini della definizione agevolata, anche il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2023.

In caso di pagamento rateale (in un massimo di 20 rate di pari importo), le prime tre devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda la rottamazione, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione, attualmente fissato al 30 aprile (art. 1, comma 235, legge n. 197/2022). Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023). Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Il pagamento delle somme può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (art. 1, comma 232). In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

Calcola il risparmio

I calcoli di convenienza ai fini dell’opzione tra le due alternative dipendono dallo stato della controversia.

Si osserva, al riguardo, che in entrambi i casi non sono dovuti interessi e sanzioni. Il tributo dovuto deve essere versato integralmente in caso di rottamazione mentre può essere ridotto nelle percentuali stabilite dalla legge a seconda dello stato del giudizio (vedi tabella).

In caso di pagamento rateale:

– per la definizione delle controversie, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (pari al 5% per il 2023) calcolati dalla data del versamento della prima rata (art. 1, comma 194);

– per la rottamazione sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

Risparmio%

Caso n. 1

Controversia contro una cartella relativa a un debito IVA. Il contenzioso è instaurato solo contro Agenzia delle Entrate riscossione.

La definizione agevolata della controversia è inapplicabile, perché nel contenzioso non è parte l’Agenzia delle Entrate (né l’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Caso n. 2

Cartella di pagamento notificata nel mese di febbraio 2023, impugnata dal contribuente.

– IRPEF: 750

– Interessi: 60

– Sanzione 225

Totale carico: 1.035

Nel caso di rottamazione, il contribuente dovrà versare 750, oltre alle spese di notifica della cartella.

La definizione della controversia non è ammessa perché la controversia non era pendente alla data del 1° gennaio 2023.

Caso n. 3

Cartella di pagamento impugnata dal contribuente. La controversia era pendente in primo grado alla data del 1° gennaio 2023 e l’Agenzia delle Entrate, titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, è stata destinataria dell’atto di impugnazione e quindi si è costituita in giudizio.

– IRPEF: 750

– Interessi: 60

– Sanzione 225

Totale carico: 1.035

Nel caso di rottamazione, il contribuente dovrà versare 750, oltre a spese di notifica della cartella.

Nel caso di definizione della controversia, questa può essere definita con il pagamento del 90 per cento del suo valore, esclusi interessi e sanzioni: 675 (750*90%, art. 1, comma 187).

Caso n. 4

Cartella di pagamento impugnata dal contribuente. La controversia era pendente in secondo grado alla data del 1° gennaio 2023 e l’Agenzia delle Entrate, titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, è stata destinataria dell’atto di impugnazione e quindi si è costituita in giudizio.

Il contribuente è risultato vittorioso in primo grado e soccombente in secondo grado.

– IRPEF: 750

– Interessi: 60

– Sanzione 225

Totale carico: 1.035

Nel caso di rottamazione, il contribuente dovrà versare 750, oltre a spese di notifica della cartella.

Nel caso di definizione della controversia, questa può essere definita con il pagamento del 100 per cento del suo valore, esclusi interessi e sanzioni: 750 (art. 1, comma 186).

Caso n. 5

Cartella di pagamento impugnata dal contribuente. La controversia è pendente in secondo grado dopo la vittoria del contribuente in primo grado.

– IRPEF: 750

– Interessi: 60

– Sanzione 225

Totale carico: 1.035

Nel caso di rottamazione, il contribuente dovrà versare 750, oltre a spese di notifica della cartella.

Nel caso di definizione della controversia, questa può essere definita con il pagamento del 40 per cento del suo valore, esclusi interessi e sanzioni: 300 (art. 1, comma 188, lettera a).

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