Definizione delle controversie pendenti: escluse le sanzioni estranee al giudizio
- 26 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 305 del 24 aprile 2023 riguardante la definizione delle controversie pendenti.
L’inesistenza di uno dei ricorsi, ovviamente, non impedisce la definizione delle altre controversie validamente incardinate, ove non passate in giudicato, atteso l’autonomia dei ricorsi avverso i singoli atti di accertamento, e sempreché non ricorra alcuna delle cause di esclusione disposte dal comma 193 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023.
In merito al contenuto della definizione, la nuova disciplina replica quanto già previsto nelle precedenti definizioni agevolate di controversie tributarie del passato.
A tal riguardo, tornano utili i chiarimenti già resi con la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, par. 5.2, ove è stato detto che, l’importo da versare per la definizione, cosiddetto ‘importo netto dovuto’ si calcola al netto di somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto ovvero in pendenza del giudizio.
Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire.
Con detto documento è stato, altresì, chiarito che, ad esempio, non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono mai state in contestazione.
Né è utile a superare detto limite interrompere il pagamento rateale riferito alla definizione agevolata delle sanzioni ex articolo 17 del dlgs n. 472 del 1997, al solo fine di:
decadere da detta definizione agevolata, e ripristinare l’originario debito sanzionatorio irrogato, al netto di quanto già pagato in via frazionata sia della natura delle predette sanzioni irrogate quale onere accessorio collegato al tributo?
aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 186 e seguenti della legge di bilancio 2023, con la conseguenza che le rate già pagate del Piano di rateazione definizione sanzioni non potrebbero essere chieste a rimborso, mentre le rate successive, che sarebbero omesse, diverrebbero definitivamente non più dovute, sia poiché assorbite dall’adesione alla Definizione agevolata delle controversie tributarie sul tributo, sia per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 472/1997, analogicamente applicabile?
scomputare dalle somme dovute ai fini della definizione della lite quanto già pagato fino al momento dell’intervenuta inefficacia della definizione delle sanzioni, che,dunque, costituirebbe parte di quegli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio di cui all’art. 1 comma 196 Legge di Bilancio 2023.
Al riguardo, con la risposta n. 29 a Telefisco 2021, è stato esaminato lo specifico caso dell’accesso al versamento rateale delle sanzioni, disposto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 a vantaggio del contribuente che versi in condizioni di manifesto disagio economico, anche nel caso di definizione agevolata ex articolo 17 del medesimo decreto, che consente il pagamento delle sanzioni ridotte ad un terzo, previa rinuncia alla loro impugnazione.
In tale evenienza è stato chiarito che, laddove, tuttavia, il debitore non assolva il pagamento anche di una sola rata, il beneficio della rateazione decade e lo stesso è tenuto al versamento del debito che residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta
Quindi la decadenza dal beneficio della definizione agevolata ed il ripristino del debito originario a titolo di sanzioni che si verifica nel caso di mancato assolvimento delle rate dovute non consente, tuttavia, il ripristino delle condizioni antedefinizione al fine di considerare dette sanzioni parte del valore della lite. La scelta effettuata dalla società, al momento della notifica degli atti impositivi, di definire le sanzioni attraverso la rinuncia all’impugnazione, infatti, rende le sanzioni estranee al giudizio e, di conseguenza, escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto definitorio.
A cura della Redazione