Definizione delle liti tributarie: qual è la natura delle somme versate?
- 24 Ottobre 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la Norma di comportamento n. 226 del 2024 l’AIDC ha chiarito che le somme corrisposte dalla parte contribuente per la definizione delle liti tributarie pendenti, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e avente ad oggetto le contestazioni riguardanti maggiori tributi accertati, hanno la stessa natura giuridica dei tributi oggetto di contestazione. Secondo l’AIDC, la natura delle somme rimane la medesima, anche quando la norma tiene conto del maggiore fumus boni iuris desumibile dall’andamento della lite. Infatti, stabilita la natura di tributo della somma versata, è irrilevante la circostanza che l’importo non sia pari alle imposte pretese, ma a una quota parte di esse (sempre, escludendo gli interessi e le sanzioni).
Con la Norma di comportamento n. 226 del 2024 l’AIDC ha fornito indicazioni sulla natura delle somme versate per definire le liti tributarie.
Quindi la definizione della “lite” presuppone che la parte contribuente effettui il pagamento di un importo pari al “tributo” oggetto di contestazione. L’inequivoca formulazione legislativa esclude, pertanto, che a tali somme possa essere attribuita una natura giuridica diversa dal tributo oggetto di contestazione.
Pagamento proporzionale
A tutti i casi disciplinati dalla normativa in questione, in relazione ai quali sono previste riduzioni dell’importo da versare, si applica lo stesso parametro del valore della controversia, dunque, il tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Ne consegue che la relativa ratio rimane la medesima, anche quando la norma tiene conto del maggiore fumus boni iuris desumibile dall’andamento della lite.
Infatti, stabilita la natura di tributo della somma versata, è irrilevante la circostanza che l’importo non sia pari alle imposte pretese, ma a una quota parte di esse (sempre, escludendo gli interessi e le sanzioni).
Sanzioni
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo sono definite con il pagamento di una frazione delle sanzioni stesse. In tal caso, gli importi sono da considerare sanzioni per motivi simili.
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