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Definizione delle liti tributarie: qual è la natura delle somme versate?

Definizione Delle Liti Tributarie: Qual è La Natura Delle Somme Versate?

Con la Norma di comportamento n. 226 del 2024 l’AIDC ha chiarito che le somme corrisposte dalla parte contribuente per la definizione delle liti tributarie pendenti, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e avente ad oggetto le contestazioni riguardanti maggiori tributi accertati, hanno la stessa natura giuridica dei tributi oggetto di contestazione. Secondo l’AIDC, la natura delle somme rimane la medesima, anche quando la norma tiene conto del maggiore fumus boni iuris desumibile dall’andamento della lite. Infatti, stabilita la natura di tributo della somma versata, è irrilevante la circostanza che l’importo non sia pari alle imposte pretese, ma a una quota parte di esse (sempre, escludendo gli interessi e le sanzioni).

Con la Norma di comportamento n. 226 del 2024 l’AIDC ha fornito indicazioni sulla natura delle somme versate per definire le liti tributarie.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, nell’accezione di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 546/1992, il quale dispone, al comma 2 che per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, mentre in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore é costituito dalla somma di queste.

Quindi la definizione della “lite” presuppone che la parte contribuente effettui il pagamento di un importo pari al “tributo oggetto di contestazione. L’inequivoca formulazione legislativa esclude, pertanto, che a tali somme possa essere attribuita una natura giuridica diversa dal tributo oggetto di contestazione.

Pagamento proporzionale

A tutti i casi disciplinati dalla normativa in questione, in relazione ai quali sono previste riduzioni dell’importo da versare, si applica lo stesso parametro del valore della controversia, dunque, il tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Ne consegue che la relativa ratio rimane la medesima, anche quando la norma tiene conto del maggiore fumus boni iuris desumibile dall’andamento della lite.

Infatti, stabilita la natura di tributo della somma versata, è irrilevante la circostanza che l’importo non sia pari alle imposte pretese, ma a una quota parte di esse (sempre, escludendo gli interessi e le sanzioni).

Alla definizione delle controversie sono applicabili le norme relative alle correlate imposte, mentre in ordine alla deduzione e all’esercizio in cui sia eventualmente concessa ai fini delle imposte dirette, sarà applicabile l’art. 99 TUIR.

Sanzioni

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo sono definite con il pagamento di una frazione delle sanzioni stesse. In tal caso, gli importi sono da considerare sanzioni per motivi simili.

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