Definizione liti fiscali pendenti entro il 2 ottobre: il caso dei coobbligati
- 18 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Sembra opportuno riassumere la normativa che regola la definizione agevolata delle liti pendenti, focalizzando l’attenzione sul caso dei soggetti coobbligati, per i quali la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.
Si premette che, per poter usufruire della definizione agevolata delle controversie, è necessario che queste siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia 1° gennaio 2023, tenendo in considerazione che sussiste la necessità che, come parte avversa al contribuente, sia l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
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Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre (2 ottobre) 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Al valore della controversia, inteso come l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato e, per le liti relative alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituto dalla somma di queste, si applicano le percentuali di riduzione di seguito elencate:
– per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa;
– per il caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento di una quota parte del valore della controversia pari al:
a) 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
– ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, viene chiarito che è dovuto, per intero, l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta (40 o 15 per cento);
– le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, si definiscono con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite;
– le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possano essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
I coobbligati
Con riguardo alla definizione delle liti attinenti ai coobbligati tributari, l’art. 1, comma 202, dispone che la definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, “compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente”, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.
a) pendenza di un’unica lite nella quale si sono costituiti tutti i soggetti;
La definizione corretta da parte di uno degli interessati produce, in modo automatico, la chiusura della controversia anche nei confronti degli altri coobbligati. In questo caso si è del parere che sia sufficiente la presentazione della domanda di definizione da parte di uno solo dei soggetti coobbligati. Non sussiste la necessità che gli altri coobbligati presentino ulteriori istanze di definizione. |
b) pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto e tutti i soggetti interessati si sono costituiti separatamente;
Pur configurandosi più liti fiscali, la definizione compiuta regolarmente da uno degli interessati produce l’effetto dell’estinzione anche delle altre controversie. Tuttavia, è opportuno che gli altri coobbligati depositino nel fascicolo di causa, tramite SIGIT, una memoria con la quale viene precisato che la controversia è stata definita da un altro coobbligato, allegando copia della domanda presentata da quest’ultimo e copia della propria domanda che dovrà essere comunque presentata senza pagamento. |
c) presentazione del ricorso solo da parte di alcuni coobbligati, mentre nulla è stato fatto dagli altri soggetti interessati.
Si tratta dell’ipotesi più complessa, perché la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni coobbligati che non hanno impugnato l’atto di accertamento. Tuttavia, la definizione della lite effettuata su iniziativa degli altri coobbligati impedisce all’Agenzia delle Entrate di esercitare ulteriori azioni nei confronti dei soggetti/coobbligati che non hanno presentato ricorso, fermo restando che non ci sarà rimborso di somme già versate da questi soggetti. |
Nei fatti, tale scomputo è ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione e che in tal modo accettano anch’essi l’estinzione della controversia; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato per la differenza da uno solo dei coobbligati, mentre gli altri devono definire la controversia con la sola presentazione dell’istanza.