Delegati alle operazioni di vendita: gli Ordini territoriali sono devono individuare un componente del Comitato
- 28 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per il triennio 2024 – 2025 – 2026, le domande di iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita sono presentate direttamente dai professionisti interessati e rivolte al presidente del Tribunale che le rimetterà al Comitato dallo stesso presieduto, il quale provvederà ad esaminarle. A tali fini, gli Ordini territoriali sono chiamati a individuare un componente del Comitato stesso in rappresentanza della categoria. È quindi opportuno che l’Ordine prenda contatti con la segreteria del presidente del Tribunale e le cancellerie competenti per ogni forma di coordinamento.
Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 138 del 27 novembre 2023 in tema di elenco dei professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita.
In particolare, il CNDCEC ha chiarito che:
-il criterio di collegamento costituito dalla residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l’elenco può essere inteso non tanto nel senso formale di residenza anagrafica, quanto piuttosto quale domicilio degli affari e centro dell’attività professionale in conformità ai principi costituzionali ed in coerenza sistematica con la normativa europea che ha riguardo al domicilio degli affari e prevede la libera circolazione dei professionisti nell’intero territorio UE. A tal riguardo, infatti, l’articolo 16 della legge 526 del 1999 (Norme in materia di domicilio professionale) dispone che: “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”, motivo per cui al concetto formale di residenza va equiparato quello del domicilio professionale;
-per incarico “svolto” si intende un incarico pendente nel quinquennio, sebbene conferito in data antecedente; per cui, saranno considerati anche gli incarichi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, mentre non saranno considerati nel computo, in aggiunta agli incarichi già calcolati nel computo, i rinnovi della delega in scadenza;
-per incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, si possono intendere anche quelli assimilabili, come quelli conferiti nelle divisioni endoesecutive ed in tutti i giudizi di scioglimento della comunione.
Tutto ciò posto, ferme restando le specifiche indicazioni che verranno fornite all’interno di ciascun Tribunale in ordine alle modalità di formazione dell’elenco e alle indicazioni operative per la presentazione delle domande, alla luce del novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c., per il triennio 2024 – 2025 – 2026, le domande di iscrizione nel nuovo elenco dei delegati sono presentate direttamente dai professionisti interessati e rivolte al presidente del Tribunale che le rimetterà al Comitato dallo stesso presieduto, il quale provvederà ad esaminarle.
A tali fini, gli Ordini territoriali sono chiamati a individuare un componente del Comitato stesso in rappresentanza della categoria. È allora opportuno che l’Ordine prenda contatti con la segreteria del presidente del Tribunale e le cancellerie competenti per ogni forma di coordinamento.
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