Depositi fiscali: qual è il regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti
- 21 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 465 del 21 novembre 2023 in tema di depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dall’art. 6, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 2019 n.157, ai commi da 937 a 943bis dell’articolo 1, ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise), di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2018.
In proposito, il comma 937 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevede che per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione.
Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito? la base imponibile in ogni caso è aumentata,se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
Non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’imposta sul valore aggiunto in dogana all’atto dell’importazione.
La disciplina in commento prevede, in sintesi, che:
-l’immissione in consumo o l’estrazione dai depositi in commento è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione?
-il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti?
-la base imponibile, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
Sul punto è stato evidenziato che la sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale rappresenta, quindi, una misura eccezionale del regime IVA in commento, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l’intera disciplina.
Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa. Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l’esigibilità IVA a quella dell’effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.
Coerentemente con quanto chiarito nella circolare n. 18/E del 7 agosto 2019, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime previsto dall’art. 1, comma 939, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede la sospensione nell’applicazione dell’IVA.