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Detassazione COVID–19: non si applica all’esonero contributivo previdenziali

Detassazione Covid–19: Non Si Applica All’esonero Contributivo Previdenziali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 458 e 459 del 10 novembre 2023 in tema di detassazione COVID–19.

L’articolo 27 del Decreto Agosto stabilisce che al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Agosto (con riferimento all’esonero contributivo relativo al periodo 1° ottobre 2020 31 dicembre 2020) e dell’articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2021 (con riferimento all’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2021 30 giugno 2021), le agevolazioni sono concesse previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID­19», e successive modificazioni.

Infine, per quanto riguarda l’esonero contributivo relativo al periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, il comma 165 del sopra citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 dispone che l’agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Successivamente alla prima adozione della predetta misura agevolativa, l’articolo 10­bis del decreto­legge 28 ottobre 2020, n. 137 (di seguito, Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La ratio della disposizione in esame è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID 19 finalizzati, com’è noto, a limitare le gravi conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi.

Costituisce, quindi, presupposto imprescindibile, ai fini dell’applicazione del citato regime di detassazione, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un ”beneficio” che comporti un ”vantaggio economico” effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come ”contributo” o ”indennità” che consista, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti ”a carico” del soggetto beneficiario.

L’esonero contributivo previdenziali per le l’impresa in qualità di datore di lavoro si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contribute previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Ciò implica, in tal caso, non trova applicazione la detassazione di cui all’articolo 10­bis citato poiché altrimenti si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con l’esonero contributivo qui in esame, con l’effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo COVID19.

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