Detrazione dell’IVA per enti non commerciali: in quali casi

Nell’ipotesi di locale accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, ma parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, solo da quel momento il medesimo ente locale può esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 419 del 25 agosto 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 419 del 25 agosto 2023 in tema di possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19­ter del DPR 633 del 1072 prevede che è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali. La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20­bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.

In particolare, nell’ipotesi di locale accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, ma parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, solo da quel momento il medesimo ente locale può esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta.

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