Secondo quanto previsto dalla disposizione, “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta”.
Con riferimento al termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione, la relazione illustrativa alla legge delega precisa che lo stesso può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.
Cosa prevede la disciplina attuale?
Infatti, il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l’imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).
Pertanto, considerato un acquisto di beni mobili con consegna in data 23 marzo 2023, il diritto alla detrazione può essere esercitato a decorrere dalla prima liquidazione IVA ossia il 16 aprile 2023. |
Quindi, nel caso di acquisto di beni mobili con consegna il 28 marzo 2023 e ricezione della fattura il 5 aprile 2023, il diritto alla detrazione relativo a questa operazione può essere esercitato a scelta del contribuente il 16 aprile 2023 o il 16 maggio 2023. |
Restano fuori da tale previsione, i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Quindi, nel caso di un acquisto di beni mobili con consegna in data 26 dicembre 2023, e fattura emessa e ricevuta il 3 gennaio 2024: la relativa IVA sarà di competenza dell’anno 2024, con possibilità di portarla in detrazione già con la liquidazione IVA di gennaio 2024 (16 febbraio 2024) ed entro il termine ultimo coincidente con la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2025). |
Cosa prevede la legge delega?
La legge delega per la riforma fiscale interviene su tale previsione legislativa e sembra risolvere quanto in più occasioni gli esperti del settore hanno rilevato: ossia permettere che l’allungamento al 15 del mese per la ricezione di fatture relative a operazioni effettuate nel mese precedente possa trovare applicazione anche nel caso delle c.d. fatture a cavallo d’anno. In questo modo si permetterebbe di far concorrere alla liquidazione IVA di dicembre anche le operazioni effettuante nell’anno N-1 con ricezione della relativa fattura nell’anno N.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l’esercizio della delega consentirà ai contribuenti di detrarre l’IVA indicata sulle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’all’anno precedente:
– nel periodo d’imposta in cui la relativa imposta è diventata esigibile oppure;
– nel periodo d’imposta in cui la fattura è stata ricevuta.
Questa la previsione legislativa. Quale potrà essere in termini concreti la sua operatività?
Un esempio
Si ipotizzi che una S.r.l. abbia effettuato un acquisto di beni con consegna in data 27 dicembre dell’anno N e che la relativa fattura sia stata ricevuta il 5 gennaio dell’anno N+1.
La società potrà decidere di far concorrere l’operazione:
a) nella liquidazione IVA di dicembre dell’anno N, ossia alla data del 16 gennaio dell’anno N+1 oppure;
b) nella liquidazione IVA di gennaio dell’anno N+1 (mese di ricezione della fattura) e quindi al 16 febbraio dell’anno N+1 e al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno N+1 (30 aprile dell’anno N+2).
Ricezione della fattura e detrazione IVA in sintesi
Effettuazione operazione |
Ricezione fattura |
Registrazione fattura |
Momento della detrazione IVA |
Termine ultimo per la detrazione IVA |
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Normativa attuale |
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27 dicembre 2023 |
3 gennaio 2024 |
3 gennaio 2024 |
16 febbraio 2024 |
Dichiarazione annuale IVA 2024 – 30 aprile 2025 |
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Previsione della legge delega per la riforma fiscale |
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27 dicembre 2023 |
3 gennaio 2024 |
3 gennaio 2024 |
16 gennaio 2024 |
Dichiarazione annuale IVA 2023 – 30 aprile 2024 |
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27 dicembre 2023 |
3 gennaio 2024 |
3 gennaio 2024 |
16 febbraio 2024 |
Dichiarazione annuale IVA 2024 – 30 aprile 2025 |