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Detrazione IVA e fatture a cavallo d’anno: nella delega fiscale la soluzione

Detrazione Iva E Fatture A Cavallo D’anno: Nella Delega Fiscale La Soluzione
La legge delega per la riforma fiscale risolve il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno. È quanto emerge dalla lettura dell’art. 7 della bozza di legge delega ad oggi in circolazione, che reca una specifica previsione in merito alla tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA relativa a operazioni effettuate nell’anno precedente a quello in cui stata ricevuta la fattura.

Secondo quanto previsto dalla disposizione, “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta”.

Con riferimento al termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione, la relazione illustrativa alla legge delega precisa che lo stesso può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.

In questo modo potrà, pertanto, essere superata l’attuale previsione contenuta nell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998.

Cosa prevede la disciplina attuale?

La disposizione stabilisce che, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972.

Infatti, il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l’imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).

Al fine di poter esercitare il diritto in questione, per effetto del combinato disposto degli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:
sostanziale: l’imposta è diventata esigibile (momento questo che è da ricondursi alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972) che deve essere registrata nell’apposito registro IVA acquisti.
È solo da tale momento che il soggetto passivo (cessionario/committente) può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto IVA, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento all’acquisto di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Pertanto, considerato un acquisto di beni mobili con consegna in data 23 marzo 2023, il diritto alla detrazione può essere esercitato a decorrere dalla prima liquidazione IVA ossia il 16 aprile 2023.

Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1988 dall’art. 14 (“Semplificazioni in materia di detrazione IVA”) del D.L. n. 119/2018, è stata disposto che entro il medesimo termine (entro il 16 di ciascun mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Quindi, nel caso di acquisto di beni mobili con consegna il 28 marzo 2023 e ricezione della fattura il 5 aprile 2023, il diritto alla detrazione relativo a questa operazione può essere esercitato a scelta del contribuente il 16 aprile 2023 o il 16 maggio 2023.

Restano fuori da tale previsione, i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Quindi, nel caso di un acquisto di beni mobili con consegna in data 26 dicembre 2023, e fattura emessa e ricevuta il 3 gennaio 2024: la relativa IVA sarà di competenza dell’anno 2024, con possibilità di portarla in detrazione già con la liquidazione IVA di gennaio 2024 (16 febbraio 2024) ed entro il termine ultimo coincidente con la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2025).

Cosa prevede la legge delega?

La legge delega per la riforma fiscale interviene su tale previsione legislativa e sembra risolvere quanto in più occasioni gli esperti del settore hanno rilevato: ossia permettere che l’allungamento al 15 del mese per la ricezione di fatture relative a operazioni effettuate nel mese precedente possa trovare applicazione anche nel caso delle c.d. fatture a cavallo d’anno. In questo modo si permetterebbe di far concorrere alla liquidazione IVA di dicembre anche le operazioni effettuante nell’anno N-1 con ricezione della relativa fattura nell’anno N.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l’esercizio della delega consentirà ai contribuenti di detrarre l’IVA indicata sulle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’all’anno precedente:

– nel periodo d’imposta in cui la relativa imposta è diventata esigibile oppure;

– nel periodo d’imposta in cui la fattura è stata ricevuta.

Questa la previsione legislativa. Quale potrà essere in termini concreti la sua operatività?

Un esempio

Si ipotizzi che una S.r.l. abbia effettuato un acquisto di beni con consegna in data 27 dicembre dell’anno N e che la relativa fattura sia stata ricevuta il 5 gennaio dell’anno N+1.

La società potrà decidere di far concorrere l’operazione:

a) nella liquidazione IVA di dicembre dell’anno N, ossia alla data del 16 gennaio dell’anno N+1 oppure;

b) nella liquidazione IVA di gennaio dell’anno N+1 (mese di ricezione della fattura) e quindi al 16 febbraio dell’anno N+1 e al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno N+1 (30 aprile dell’anno N+2).

Ricezione della fattura e detrazione IVA in sintesi

Effettuazione operazione

Ricezione fattura

Registrazione fattura

Momento della detrazione IVA

Termine ultimo per la detrazione IVA

Normativa attuale

27 dicembre 2023

3 gennaio 2024

3 gennaio 2024

16 febbraio 2024

Dichiarazione annuale IVA 2024 – 30 aprile 2025

Previsione della legge delega per la riforma fiscale

27 dicembre 2023

3 gennaio 2024

3 gennaio 2024

16 gennaio 2024

Dichiarazione annuale IVA 2023 – 30 aprile 2024

27 dicembre 2023

3 gennaio 2024

3 gennaio 2024

16 febbraio 2024

Dichiarazione annuale IVA 2024 – 30 aprile 2025

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