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Detrazione IVA: quando è ammissibile il diniego da parte dell’Amministrazione

Detrazione Iva: Quando è Ammissibile Il Diniego Da Parte Dell’amministrazione

Secondo la Corte di Giustizia in linea generale la direttiva IVA non osta a una prassi mediante la quale l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA relativa all’acquisto di beni che sono stati ceduti a quest’ultimo con la motivazione che le fatture riguardanti tali acquisti sono inattendibili, a causa di circostanze attestanti una mancanza di diligenza imputabile a detto soggetto passivo, circostanze che, in linea di principio, sono valutate in considerazione di una circolare pubblicata da detta amministrazione all’attenzione dei soggetti passivi. Tale circolare non deve rimettere in discussione l’obbligo, incombente all’amministrazione, di dimostrare sufficientemente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che detto soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA.

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 gennaio 2024 resa nella causa C537-22, sono stati forniti chiarimenti sull’interpretazione della direttiva IVA.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia riguardante la Direzione dei ricorsi dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane dell’Ungheria relativamente al diniego da parte di quest’ultima del beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad acquisti di beni.

Sul punto, la Corte ha evidenziato che l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi mediante la quale l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA relativa all’acquisto di beni che sono stati ceduti a quest’ultimo con la motivazione che le fatture riguardanti tali acquisti sono inattendibili, a causa di circostanze attestanti una mancanza di diligenza imputabile a detto soggetto passivo, circostanze che, in linea di principio, sono valutate in considerazione di una circolare pubblicata da detta amministrazione all’attenzione dei soggetti passivi, purché:

– tale prassi e tale circolare non rimettano in discussione l’obbligo, incombente a detta amministrazione, di dimostrare sufficientemente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che detto soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA, o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta evasione;

– detta prassi e detta circolare non facciano gravare sullo stesso soggetto passivo l’onere di verifiche complesse e approfondite riguardanti la sua controparte contrattuale;

– le prescrizioni applicate dalla medesima amministrazione siano conformi a quelle previste dalla medesima circolare; e purché

– la circolare pubblicata all’attenzione dei soggetti passivi abbia avuto una formulazione non equivoca e la sua applicazione sia stata prevedibile per coloro che vi sono assoggettati.

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