Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione Dei Redditi Delle Persone Fisiche: Nuovi Chiarimenti Dall'agenzia Delle Entrate

Con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tramite risposte a quesiti, ulteriori istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.

Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (modello 730/2024) e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

Modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Il modello di dichiarazione semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Compilazione del quadro W

Secondo quanto chiarito dalle Entrate per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

Qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024

Inoltre le Entrate hanno ricordato come la base imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la criptoattività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.

Rilascio del visto di conformità

In tema di superbonus, secondo quanto chiarito dalle Entrate, ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle spese, il contribuente può provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il “reddito di riferimento” relativamente al medesimo anno, non è superiore a 15.000 euro.

Ravvedimento operoso

Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version