Dichiarazione dei redditi presentata dall’erede: scadenze e pagamenti
- 30 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Infatti, un soggetto deceduto che nel corso del 2022 abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, fondiari, di capitale, di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, diversi o assoggettabili a tassazione separata, è un soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione 2022. Per adempiere a tale obbligo, gli eredi possono utilizzare il modello 730/2023, nel caso in cui il decesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2023, o il modello Redditi PF 2023, se avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2023.
L’erede è quindi tenuto a trasmettere la dichiarazione nei termini ordinari, ovverosia:
– nel caso di modello 730/2023, entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato);
– nel caso di modello Redditi PF 2023, entro il 30 novembre 2023.
Attenzione alla compilazione del frontespizio
Più in dettaglio, il modello 730/2023 può essere presentato tramite un CAF o professionista abilitato o, alternativamente, mediante la trasmissione telematica diretta all’Agenzia delle Entrate. Non essendo quindi possibile inviare il modello 730/2023 per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, sia esso quello dell’erede o quello della persona deceduta, la presentazione del modello 730/2023 da parte di eredi viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
È dunque essenziale verificare la corretta compilazione del frontespizio del modello dichiarativo.
È inoltre necessario che l’erede compili e presenti due modelli 730/2023, riportando in entrambi il proprio codice fiscale e quello del defunto, per evidenziare i dati anagrafici e non di entrambi i soggetti.
L’erede dovrà compilare il primo modulo del frontespizio del modello 730/2023 come segue:
– barrare la casella Dichiarante;
– barrare la casella Deceduto/a;
– compilare casella 730 senza sostituto indicando la lettera “A”;
– barrare la casella modello 730 dipendenti senza sostituto, nella sezione Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
– riportare i dati anagrafici del contribuente a cui si riferisce la dichiarazione, quindi in questo caso del soggetto deceduto.
Il secondo modulo del frontespizio dovrà invece indicare:
– barrare la casella Rappresentante o tutore o erede;
– indicare la data del decesso del soggetto per il quale si presenta la dichiarazione;
– compilare i riquadri Dati anagrafici e Residenza anagrafica con i dati dell’erede, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.
Entrambi i modelli devono essere sottoscritti dalla persona che presenta la dichiarazione.
Si ricorda che non è mai possibile presentare una dichiarazione congiunta e che, di conseguenza, i redditi dell’erede che presenta la dichiarazione non devono per nessun motivo essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata la dichiarazione.
Nel caso in cui il modello 730/2022 del contribuente deceduto evidenzi un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere il credito utilizzando il modello 730/2023 presentato per conto del soggetto deceduto, indicando il credito nel rigo F3, Sezione III-A del quadro F, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione.
Dichiarazione precompilata in qualità di erede
È possibile accedere alla dichiarazione precompilata del soggetto deceduto, in qualità di erede, purché quest’ultimo sia in possesso di apposita abilitazione. In questo caso, l’erede può infatti autenticarsi nella propria Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali (Spid, CNS, CIE o credenziali rilasciate dall’Agenzia).
Una volta acceduto e aver selezionato il servizio Dichiarazione precompilata:
è necessario selezionare l’opzione Accedi alla dichiarazione in qualità di erede
e indicare il codice fiscale della persona deceduta per cui si è intenzionati a presentare la dichiarazione dei redditi.
Visionando la precompilata, l’erede avrà quindi accesso completo ai dati reddituali, agli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi (ad esempio, spese sanitarie, contributi previdenziali, interessi passivi su mutui, etc.) e alle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. L’erede può visualizzare, modificare e/o integrare i dati della dichiarazione, nonché procedere all’invio della stessa direttamente tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. Non è però possibile integrare il quadro E – Altri oneri e spese attraverso la modalità di compilazione assistita disponibile per le proprie dichiarazioni.
Si segnala che, per motivi di protezione dei dati personali, l’erede non potrà visualizzare il dettaglio delle singole voci delle spese sanitarie e i relativi rimborsi ma soltanto il dato aggregato, suddiviso per tipologia di spesa.
L’eventuale versamento a saldo derivante dal modello 730/2023 del defunto deve essere effettuato dall’erede:
– entro il termine ordinario del 30 giugno 2023, oppure del 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,4%, nel caso in cui il decesso sia avvenuto entro il 28 febbraio 2023;
– entro il 30 dicembre 2023, potendo fruire della proroga di 6 mesi, se il decesso è avvenuto successivamente al 1° marzo 2023.