Una volta ha effettuato l’accesso, l’utente trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).
Trasmissione anche con Entratel/Fisconline Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento. |
Il modulo di controllo
Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.
Modello dichiarativo e istruzioni di compilazione
Quando inviare la dichiarazione
Chi deve utilizzare il modello
Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato:
– dai gestori delle strutture ricettive;
– dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi (intermediari).
Firma della dichiarazione
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Comproprietari
Nel caso in cui l’immobile destinato ai fini turistici sia di proprietà di più comproprietari, è obbligato alla presentazione della dichiarazione solo il titolare già individuato come responsabile d’imposta verso il Comune.
Attenzione Il gestore che non ha avuto presenze è tenuto a presentare la dichiarazione, al fine di consentire al Comune lo svolgimento dell’attività di controllo. |
La dichiarazione si fa esclusivamente con il modello ministeriale
Al Dipartimento delle Finanze è stato chiesto di confermare che, dall’anno di imposta 2022, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.
– non si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’Imposta di soggiorno.
In conclusione:
– dall’anno di imposta 2022 la dichiarazione dell’Imposta di soggiorno si effettua esclusivamente con il modello ministeriale;
– la presentazione del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo dell’imposta di soggiorno;
– ai Comuni non è accordata la facoltà di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno;
– la previsione da parte dei Comuni di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituisce una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa.
Omessa o infedele dichiarazione
Infine, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.