Con la risposta a interpello del 31 luglio 2023 n. 407, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazione di successione e modalità di indicazione di soggetti stranieri, chiamati all’eredità, privi di un codice fiscale Italiano.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
L’Ufficio liquida l’imposta sulla successione sulla base della dichiarazione di successione, che deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
Ai sensi dell’articolo 28 (”Dichiarazione della successione”) del medesimo decreto legislative sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità o al legato. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrative.
La dichiarazione di successione deve contenere le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie.
Per i soggetti tenuti residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, la dichiarazione può essere eccezionalmente presentata nella forma cartacea come precisato nelle istruzioni alla Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
In relazione alla presenza di chiamati all’eredità, residenti all’estero e non iscritti all’anagrafe tributaria italiana, alla luce delle norme sopra richiamate, si ritiene che, ai fini fiscali, ai fini della corretta devoluzione dell’eredità in questione, della determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile e del riconoscimento dell’eventuale franchigia, occorre indicare in dichiarazione tutti i chiamati all’eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.
Con riferimento all’indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all’eredità privi del codice fiscale italiano, si osserva che l’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, (”Disposizioni relativeall’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”), prevede al comma 2 che «Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all’art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale.
L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’art. 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte.
Pertanto, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, secondo periodo, l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui al richiamato articolo 4, e, dunque, per le persone fisiche, del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero.
Quindi assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all’eredità, occorre indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente.