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Dichiarazione doganale, obbligo di indicazione del numero anche per titolare della IVO

Dichiarazione Doganale, Obbligo Di Indicazione Del Numero Anche Per Titolare Della Ivo

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 2 del 2023 riguardante il Regolamento di esecuzione (ue) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (ue) 2015/2447 per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (di seguito, RE).

L’articolo 1, punto 1) del Regolamento in commento ha sostituito l’articolo 20 stabilendo che, quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa.

Dunque, la disposizione estende anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

Da un lato, detta previsione consente all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti dalla stessa adottate, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO, perfezionando così quanto già previsto nell’allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

A cura della Redazione

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