La dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 doveva essere
presentata entro il 2 maggio 2023, in quanto la scadenza ordinaria, fissata al 30 aprile 2023, cadeva di domenica e il 1° maggio 2023 era festivo.
La presentazione della dichiarazione è stata
anticipata al 28 febbraio 2023 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dall’
art. 21-bis, comma 1,
D.L. n. 78/2010, comunicando le
liquidazioni periodiche IVA relative al
quarto trimestre dell’anno 2022 nel
quadro VP della dichiarazione.
Dichiarazione tardiva entro il 31 luglio 2023
In base all’
art. 2, comma 7,
D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione presentata oltre il termine di scadenza, ma
entro i novanta giorni successivi, vale a dire
entro il 31 luglio 2023, si considera valide a tutti gli effetti, ma la violazione è punita con la
sanzione da 250 a 2.000 euro (
circolare n. 42/E/2016).
L’
art. 13, comma 1, lettera c),
D.Lgs. n. 472/1997 considera applicabile il
ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione avvenga
entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, versando la
sanzione di 25 euro prevista per l’omessa dichiarazione, ridotta a 1/10 del minimo.
Dopo 90 giorni la dichiarazione è omessa
La dichiarazione presentata dopo il novantesimo giorno dalla scadenza, vale a dire
dopo il 31 luglio 2023, si considera
omessa a tutti gli effetti ai sensi dell’
art. 2, comma 7,
D.P.R. n. 322/1998, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Se la dichiarazione è trasmessa
entro il termine per la presentazione dell’anno successivo e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento dell’Ufficio, l’
art. 5, comma 1,
D.Lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione della sanzione
dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se, però, non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa,
da 150 a 1.000 euro.
Dopo tale termine, la sanzione è proporzionale, dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente del quale non sia stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
Se il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’
art. 5, comma 3,
D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l’omessa presentazione della dichiarazione sia punita con la
sanzione da 250 a 2.000 euro. Nell’ipotesi in cui sia
omessa la presentazione della dichiarazione, ma le relative imposte risultano versate, anche a seguito di ravvedimento, la sanzione si applica in misura fissa,
da 250 a 2.000 euro (
circolare n. 54/E/2002).
Dichiarazione integrativa
Una volta scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
Il presupposto della dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, considerandosi valida anche la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza.
Nel
frontespizio della dichiarazione, all’interno del campo “dichiarazione integrativa”, occorre riportare il
codice 1 se ricorre l’ipotesi prevista dall’
art. 8, comma 6-
bis,
D.P.R. n. 322/1998, in cui la dichiarazione integrativa è presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile; il
codice 2 deve essere, invece, indicato nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.
È fatta salva l’applicazione della sanzione per l’infedeltà della dichiarazione originaria, che può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso.
La dichiarazione integrativa “a favore” non comporta, invece, l’applicazione di sanzioni, ma la
risoluzione n. 82/E/2020 ha chiarito che se la dichiarazione, pur chiudendo con un saldo a favore del contribuente, reca anche l’integrazione di elementi “a sfavore”, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.
Infine, una specifica ipotesi di regolarizzazione è prevista dall’
art. 13, comma 1, lettera a-
bis),
D.Lgs. n. 472/1997, se effettuata
entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, con la riduzione della sanzione a
1/9 del minimo. In particolare, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile, anche ai fini del ravvedimento operoso, è quella prevista per la dichiarazione inesatta (da 250 a 2.000 euro).
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