Il
2 maggio 2023 scade il termine per presentare la
dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, anticipato al 28 febbraio 2023 per i contribuenti che hanno voluto comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022 compilando il
quadro VP, anziché provvedere all’apposita comunicazione prevista dall’art. 21-bis del D.legge n. 78/2010.
Nota bene
Il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente al 28 febbraio 2023, ma resta possibile presentare la dichiarazione “Correttiva nei termini” per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati.
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Il nuovo quadro CS
Passando in rassegna le novità del modello di dichiarazione IVA, è stato anzitutto introdotto il
quadro CS per consentire ai soggetti passivi del
contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del D.legge n. 21/2022 (decreto Energia), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.
Il
rigo CS1 deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022), e dai soggetti che, per effetto dell’
art. 1, comma 121, della
legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 o intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
I righi da CS2 a CS10 sono, invece, riservati ai soggetti passivi del contributo che, nell’anno 2022, partecipano a un Gruppo IVA, nel qual caso gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante in sede di dichiarazione del Gruppo da presentare nell’anno 2023.
Revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte delle imprese enoturistiche
Nel rigo VO35, riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari, vincolante per un triennio e valida fino a revoca.
L’
art. 1, commi 502-505,
legge n. 205/2017, nel disciplinare l’attività enoturistica, prevede che le imprese agricole che esercitano la predetta attività applicano il particolare sistema di
determinazione forfettaria dell’IVA di cui all’
art. 5, comma 2, della
legge n. 413/1991, in base al quale l’imposta dovuta è calcolata applicando la
detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione.
Ai sensi dell’
art. 5, comma 1,
legge n. 413/1991, il sistema di determinazione forfettaria dell’imposta si applica
anche agli effetti delle imposte sui redditi, essendo previsto, in particolare, che il reddito imponibile sia determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Rimane ferma la possibilità, per i contribuenti che non vogliono determinare forfettariamente l’imposta dovuta, di optare per il regime ordinario in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata.
Tenuto conto che, in tal caso, la scelta è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca, nel modello IVA 2023 è stata prevista la possibilità, per le imprese enoturistiche, di revocare la scelta in precedenza espressa di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari, ritornando al regime semplificato, che è quello “naturale” per tali imprese.
Passaggio al regime forfetario
L’art. 1, commi 54-57, della legge di Bilancio 2023, modificando in aumento le soglie di accesso al
regime forfettario di cui all’
art. 1, commi 54-89,
legge n. 190/2014, ha ampliato la platea dei contribuenti che hanno potuto accedere al regime agevolato dal 1° gennaio 2023 e che, in sede di compilazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, devono rispettare alcuni obblighi collegati alla fuoriuscita dal regime ordinario.
I contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario dal 1° gennaio 2023 devono anzitutto compilare il rigo VA14 della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 barrando la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente all’applicazione del regime.
Per effetto dell’
art. 1, comma 62, della
legge n. 190/2014, nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, i contribuenti intenzionati ad avvalersi del regime forfetario dal 1° gennaio 2023 devono tenere conto dell’imposta dovuta per le
operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata.
In sostanza, con il passaggio al regime forfetario, i contribuenti rinunciano al differimento dell’esigibilità e, quindi, sono tenuti a versare l’imposta anche se i cessionari/committenti non hanno ancora pagato i corrispettivi fatturati e non è ancora trascorso un anno dall’effettuazione delle operazioni.
Con l’accesso al regime forfetario, l’
art. 1, comma 61, della
legge n. 190/2014 impone di effettuare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del
D.P.R. n. 633/1972 per i
beni/servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e per i
beni ammortizzabili.
L’IVA relativa a beni/servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato
in un’unica soluzione e l’imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione deve essere compresa nel
rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2 del
D.P.R. n. 633/1972.
Sempre con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all’ultimo periodo di applicazione dell’imposta nei modi ordinari, l’
art. 1, comma 63, della
legge n. 190/2014 prevede che, laddove, eseguite le opportune rettifiche previste dall’art. 19-bis2 del
D.P.R. n. 633/1972, emerga un’eccedenza di credito IVA, la stessa può essere
chiesta a rimborso, ovvero
utilizzata in compensazione “
orizzontale”, ai sensi dell’
art. 17,
D.Lgs. n. 241/1997.
I contribuenti che applicano il regime forfetario dal 1° gennaio 2023 indicano l’imposta che intendono chiedere a rimborso risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 nel rigo VX4, casella 3 (codice 11).
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