Dichiarazione precompilata: chiariti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza

Il 9 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con protocollo n. 203543/2023 con cui si individuano i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi (Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

In particolare con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

– nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento,

– nelle certificazioni uniche,

– nelle dichiarazioni dell’anno precedente,

– o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come noto l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi”.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

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