Dichiarazioni dei redditi e versamenti semplificati dal 2024 – Infografica

Attuando una parte molto importante della delega sulla riforma fiscale, il D.Lgs. n. 1/2024 ha previsto alcune semplificazioni e razionalizzazioni dei più rilevanti adempimenti, tra cui quelli dichiarativi e connessi ai versamenti delle imposte.

Le principali novità sono:

– l’anticipo di due mesi (da fine novembre a fine settembre) del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

– le semplificazioni sulle dichiarazioni dei redditi precompilate, con l’estensione del loro utilizzo anche ad altre categorie di contribuenti;

– l’unificazione al 16 di ogni mese del termine di versamento delle rate delle imposte derivanti dalle dichiarazioni per tutti i contribuenti, con la possibilità di rateizzare fino a dicembre;

– lo slittamento al versamento successivo, al massimo con cadenza annuale, dei versamenti IVA e delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni se l’importo non supera i 100 euro;

– le semplificazioni sulla modulistica delle dichiarazioni.

Dichiarazioni dei redditi

Per le dichiarazioni dei redditi le principali novità sono le seguenti:

dal 2 maggio 2024, le persone fisiche e le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate presentano la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre (rispetto al precedente 30 novembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti IRES presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese (in precedenza entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

– con effetto dal 1° aprile 2025, le persone fisiche presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1°aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

– le dichiarazioni dei sostituti d’imposta vanno presentate tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno (in precedenza: entro il 31 ottobre di ciascun anno);

– la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio;

– a decorrere dal periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate procede alla progressiva eliminazione, da ciascun modello, delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, ovvero quelle che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni;

– dal 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione e cioè a quelli titolari di partita IVA.

Versamenti

Il decreto riconosce il comportamento concludente in sede di versamento per la scelta della rateizzazione, eliminando pertanto l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.

Inoltre, si estende il termine per completare il pagamento delle rate: non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre.

Le novità si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Si modifica anche la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni per rapporti di agenzia, commissione e rappresentanza.

In particolare, si incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo.

Però, tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Tali regole si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

Per le ritenute, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Per le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, il versamento è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di 500 euro.

Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno (rispetto al precedente 30 giugno) e il 16 dicembre (rispetto al 20 dicembre) di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Infine, è prevista la possibilità di affiancare, alle attuali modalità di versamento di somme pagate coi modelli F24, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA.

Nell’infografica si riassumono gli adempimenti sulle dichiarazioni e i versamenti in vigore dal 2024.

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