In definitiva, l’ordinamento non dispone preclusioni all’utilizzo di perdite sorte in periodi d’imposta per i quali risulti omessa la dichiarazione e sia dimostrabile la sussistenza della perdita in base alla disposizioni normative vigenti al tempo di formazione della medesima.
Per tale ragione, il mancato riconoscimento di perdite fiscali riportabili, sorte in annualità omesse , a livello generale, comporterebbe:
a. un effetto improprio equivalente a quello sanzionatorio, cioè non previsto dall’ordinamento e, in quanto, tale contrastante con i principi di cui all’articolo 2 comma 1 del Dlgs 472/97 e articolo 3 comma 1 Dlgs 472/97;
b. il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione .
Del resto, occorre osservare che in tema di accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione ex art. 41 Dpr 600/73, la prassi riconosce la validità (al fine della quantificazione dei componenti negativi di reddito) delle scritture contabili regolarmente tenute , a prescindere dall’omissione della dichiarazione . La giurisprudenza, inoltre, ha sempre chiarito che gli uffici sono tenuti alla determinazione del reddito effettivo.
Né il riconoscimento della perdita fiscale relativa a un periodo d’imposta per il quale sia stato omesso l’adempimento dichiarativo, può dipendere dall’effettuazione dell’accertamento da parte delle autorità fiscali, circa la relativa omissione.
L’omissione, al più, inciderà sulle modalità operative con le quali si procede a fare emergere tale perdita, se, in base a quanto disposto dall’articolo 2 comma 7 Dpr 322/98, è comunque possibile presentare una dichiarazione anche con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto ai termini ordinari al fine di attribuire all’ufficio il titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati .
In ipotesi di perdita fiscale sorta in un periodo d’imposta per il quale risulti omessa la dichiarazione e oggetto di accertamento é possibile formulare alcune ulteriori considerazioni.
Con l’articolo 25 del Dlgs 158/15 è stato disciplinato lo scomputo delle perdite in diminuzione dei maggiori imponibili accertati, per i quali viene previsto un differente meccanismo in relazione all’epoca in cui la perdita che si intende utilizzare è maturata, così articolato:
– se la perdita è relativa alla medesima annualità oggetto di accertamento, allora essa è utilizzabile senza alcuna richiesta da parte del contribuente;
– se rinviene da periodi d’imposta antecedenti rispetto a quello accertato, è necessario effettuare una apposita richiesta di utilizzo .
In ogni caso (e a prescindere dall’esistenza di un’attività di accertamento relativo al periodo d’imposta in cui la perdita si è formata ma si è omessa la dichiarazione), non viene mai meno il principio sancito dalla Cassazione, secondo il quale al contribuente è riconosciuta la possibilità di dimostrare anche in sede contenziosa, di avere commesso errori che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile fiscale . La previsione del Dlgs 158/15, dunque, è coerente con tale principio che fissa, al più