Digital tax in vigore dal 1° gennaio 2020
- 21 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’imposta sui servizi digitali – digital tax entra in vigore dal 1° gennaio 2020. Lo prevede la legge di Bilancio 2020, modificando quanto era stato previsto dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, viene ora circoscritto il perimetro applicativo della digital tax, identificando quelli che non si qualificano come servizi digitali ai fini dell’applicazione dell’imposta. L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare (e non più in ciascun trimestre). E il suo versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili (e non più entro il mese successivo a ciascun trimestre).
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 35-50, legge n. 145/2018) ha introdotto l’imposta sui servizi digitali. Ora la legge di Bilancio 2020 interviene in materia al fine di fornire alcuni dettagli “necessari”.
Le disposizioni sulla digital tax entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.
Requisiti soggettivi
In primo luogo, è previsto che l’imposta sui servizi digitali si applica ai soggetti passivi che nel corso dell’anno solare precedente rispetto a quello di applicazione della stessa hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, congiuntamente:
– un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
– un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.
A differenza del dettato normativo vigente (che, ai fini della verifica delle condizioni per l’applicazione dell’imposta, prende in considerazione l’anno solare in cui la stessa dovrebbe trovare applicazione), la legge di Bilancio 2020 àncora detta verifica all’anno solare precedente.
Requisiti oggettivi
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 37, legge n. 145/2019, sono qualificati come servizi digitali, da assoggettare a tassazione:
– la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
– la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
– la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La legge di Bilancio 2020, con l’introduzione del nuovo comma 37-bis, dispone che non si considerano servizi digitali:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire:
– i sistemi dei regolamenti interbancari o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
– le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
– le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
– le sedi di negoziazione all’ingrosso;
– le controparti centrali;
– i depositari centrali;
– gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie.
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);
f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.
Ricavi tassabili
I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette.
Inoltre, a decorrere dal 2020, ai fini della determinazione dei ricavi, i corrispettivi versati per la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi comprendono l’insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio imponibile.
Inoltre, non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.
Requisiti territoriali
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in tale periodo.
Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:
a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere a un’interfaccia digitale;
b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:
1. il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta;
2. il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.
Ora, mediante l’inserimento dei nuovi commi 40-bis e 40-ter dell’art. 1, legge n. 145/2018 viene esplicitato che:
a) il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
Inoltre, quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.
Tale percentuale è pari:
a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un’interfaccia digitale in funzione dì dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;
b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:
– il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell’interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;
– il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli dì cui al numero l), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell’interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l’anno solare in questione;
c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un un’interfaccia digitale.
Misura e versamento dell’imposta
L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare (e non più in ciascun trimestre).
I soggetti passivi devono versare l’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili (e non più entro il mese successivo a ciascun trimestre).
Gli stessi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro il 31 marzo dello stesso anno.
Per le società appartenenti al medesimo gruppo, tali obblighi sono adempiuti da una singola società a tal fine nominata.
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo IVA, che realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.
Inoltre, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi relativi all’imposta digitale.
I soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta sui servizi digitali devono tenere un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili.