Direttiva DAC8: nuove regole per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale
- 24 Ottobre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Approda nella Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale – DAC 8 (direttiva UE n. 2023/2226). La nuova direttiva, che modifica la direttiva n. 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevede l’estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati più facoltosi.
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Criptoattività
L’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC viene esteso alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica.
Estendere la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività (CARF) e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS), elaborate dall’OCSE nell’ambito del mandato del G20
Individui ad alto patrimonio netto
Nell’ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti sono incluse disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito.
Altre disposizioni
La direttiva modifica una serie di altre disposizioni vigenti della DAC, al fine di:
– migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte,
– modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC.
Entrata in vigore
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva DAC 8. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In deroga, gli Stati membri adottano e pubblicano
– entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’art. 1, punto 11), e all’art. 1, punto 16), della direttiva per quanto riguarda l’art. 27-quater, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2028;
– entro il 31 dicembre 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’art. 1, punto 16), della direttiva per quanto riguarda l’art. 27-quater, paragrafo 2, della direttiva n. 2011/16/UE. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2030.