Disciplina FATCA: chiarimenti su obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN su conti preesistenti
- 26 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito gli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN USA su conti preesistenti, previsti dalla disciplina FATCA per le istituzioni finanziarie.
Con la Notice 2023-11 del 30 dicembre 2022, l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti (IRS), consapevole delle difficoltà che le istituzioni finanziarie riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (TIN), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ad un conto preesistente (già esistente alla data del 30 giugno 2014) non determinerà di per sé l’accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA in capo alle istituzioni finanziarie dei Paesi aderenti all’Accordo IGA 1 che rispettano le condizioni indicate nella medesima Notice.
In particolare è stato chiesto se le istituzioni finanziarie italiane che seguono le indicazioni contenute nella predetta Notice possono beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e di comunicazione all’Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, prevista dall’art. 1, comma 723, della legge n. 160 del 2019.
Risposta del MEF
Il Ministero ha chiarito che l’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, con la Notice 2023-11 del 30 dicembre 2022 ha specificato che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ai soli conti preesistenti per le suddette annualità non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, a condizione che, per tutti i conti statunitensi privi di TIN, sia preesistenti che nuovi, tali istituzioni:
a) ottengano e comunichino la data di nascita di ogni titolare di conto che sia una persona fisica e delle persone che esercitano il controllo sul conto;
b) a partire dall’anno 2023, richiedano annualmente a ogni titolare di conto il TIN statunitense mancante, corredando la richiesta di uno specifico set di elementi informativi riportati nella sezione 3.04 della Notice 2023-11, che vengono resi disponibili dalle autorità statunitensi affinché i cittadini/residenti statunitensi possano adempiere ai propri obblighi fiscali. Le istituzioni finanziarie sono tenute a conservare la documentazione e le evidenze attestanti le suddette richieste fino alla fine del 2028;
c) a partire dall’anno 2023, facciano una ricerca elettronica su base annua nelle banche dati elettroniche da loro gestite al fine di reperire il previsto TIN statunitense;
d) utilizzino uno specifico codice numerico giustificativo per ogni conto per cui manca un TIN statunitense obbligatorio. La Notice ha precisato che, per la comunicazione dei dati relativi al 2022, le istituzioni finanziarie possono utilizzare, alternativamente, i codici numerici giustificativi già emessi dall’IRS nel maggio 2021 o i codici numeri giustificativi aggiornati dalla medesima autorità nel 2023, mentre per la comunicazione dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 è richiesto l’uso dei codici numerici giustificativi aggiornati.
In considerazione di ciò, si ritiene che per le istituzioni finanziarie italiane che, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2022, soddisfano le condizioni sopra riportate alle lettere da a) a d) trovi applicazione il citato art. 1, comma 723, della legge n. 160 del 2019.
A cura della Redazione