Con la circolare n. 4 del 23 febbraio 2024, Assonime esamina l’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale e la disciplina fiscale del cd. reshoring.
Il D. Lgs. 209 del 2023 con l’art. 6 ha istituito una misura agevolativa cd. reshoring che ha lo scopo di incentivare il trasferimento in Italia di attività economiche svolte in Paesi extra UE o SEE attraverso una detassazione del 50% del relativo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP per il periodo di imposta in cui si verifica il rimpatrio e per i cinque periodi di imposta successivi.
Sul punto occorre osservare che la fruizione dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione prevista per gli aiuti di Stato da parte della Commissione UE.
Con la nuova circolare Assonime esamina i presupposti e gli aspetti con riguardo anche alle criticità.
Tra l’altro il documento si sofferma sull’individuazione delle attività di impresa rilevanti ai fini dell’agevolazione, dei valori fiscali di ingresso, del trattamento delle perdite, dell’eventuale coesistenza di altre attività non agevolate, del meccanismo di recapture in caso di trasferimento dell’attività agevolata al di fuori del territorio nazionale, dell’interazione con altri istituti e agevolazioni e, infine, del rapporto con la disciplina attuativa del cd. Pillar 2 introdotta dallo stesso D.L.vo n. 209 del 2023.
Quali sono le attività agevolabli
Le attività di impresa e quelle di esercizio di arti e professioni in forma associata sono le attività agevolabili.
In ogni caso sono però escluse le attività che, pur essendo trasferite dall’estero all’Italia, siano state già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti a tale trasferimento.
La normativa prevede che il contribuente mantenga separate evidenze contabili in relazione all’attività agevolata, ciò per una corretta determinazione del reddito agevolato.
L’agevolazione si caratterizzata per un meccanismo di recapture.
In particolare, si prevede che se nei cinque periodi di imposta successivi alla scadenza dell’agevolazione il beneficiario trasferisce le attività oggetto di reshoring al di fuori del territorio dello Stato, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero delle imposte non pagate per effetto dell’agevolazione maggiorate degli interessi.
Anche in caso di trasferimento parziale si ha il recupero.
Inoltre si prevede che se il beneficiario è una una grande impresa il periodo di osservazione cui è legato il meccanismo di recapture è di 10 anni.
Pertanto, per considerare come definitivamente acquisiti i benefici del regime di reshoring è necessaro insediare e non distogliere dal territorio dello Stato le attività rimpatriate per almeno dieci anni (elevati a 15 anni per le imprese di grandi dimensioni) dopo quello in cui avviene il trasferimento in Italia.
Applicazione
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo di imposta che inizia successivamente al 29.12.2023.
Come sopra evidenziato però sarà effettivamente possibile avvalersi dell’agevolazione soltanto dopo l’autorizzazione della Commissione Europea.