Dispositivo comunicato in udienza per velocizzare il processo tributario
- 5 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Salva la mediazione per gli atti fino a 50.000 euro di valore.
Giudice tributario competente per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, nel caso in cui venga lamentata la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.
Sono queste alcune delle novità previste dall’art. 17 della delega fiscale, concernente il contenzioso tributario.
Informatizzazione della giustizia tributaria
La delega fiscale prevede anzitutto che il legislatore delegato riveda l’organizzazione del contenzioso, attraverso l’implementazione dell’informatizzazione della giustizia tributaria. Ciò dovrebbe avvenire anche attraverso una completa digitalizzazione del processo, che comporta:
– l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
– la definizione delle conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche;
Salvo l’istituto del reclamo/mediazione
La delega prevede ora un coordinamento della nuova disciplina dell’autotutela, con gli altri istituti deflattivi del contenzioso attivabili nella fase antecedente la costituzione in giudizio. Il tutto in un’ottica di “massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria”.
Opposizione all’esecuzione
Dispositivo comunicato in udienza
Altra novità molto interessante è quella della comunicazione del dispositivo alle parti nella stessa udienza, come avviene attualmente nel procedimento penale.
La delega prevede infatti che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga immediatamente dopo la fase di delibazione di merito, nella prospettiva di accelerare ulteriormente il processo.
Tale previsione, qualora applicata, consentirebbe infatti di conoscere l’esito del giudizio al termine dell’udienza e ridurre quindi i tempi.
Accelerazione della fase cautelare in secondo grado
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Ulteriori disposizioni
Il legislatore delegato dovrà poi introdurre norme specifiche per deflazionare il contenzioso tributario, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, compreso quello alla Corte di Cassazione. Attualmente la possibilità per le parti processuali di giungere a un accordo conciliativo è ammessa entro la discussione dell’udienza di appello.
Infine, la delega prevede interventi di riassetto delle Corti tributarie, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza del sistema della giustizia tributaria e ottenere risparmi di spesa. Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri direttivi:
– ridefinire l’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria di primo e delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti (tenendo conto di parametri oggettivi, quali estensione del territorio, carichi di lavoro numero degli abitanti, etc.);
– prevedere una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale, tali da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza.