Dispositivo comunicato in udienza per velocizzare il processo tributario

Salva la mediazione per gli atti fino a 50.000 euro di valore.

Giudice tributario competente per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, nel caso in cui venga lamentata la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.

Sono queste alcune delle novità previste dall’art. 17 della delega fiscale, concernente il contenzioso tributario.

Informatizzazione della giustizia tributaria

La delega fiscale prevede anzitutto che il legislatore delegato riveda l’organizzazione del contenzioso, attraverso l’implementazione dell’informatizzazione della giustizia tributaria. Ciò dovrebbe avvenire anche attraverso una completa digitalizzazione del processo, che comporta:

– l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

– la definizione delle conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche;

– la previsione che la discussione della causa da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, al contrario di quanto previsto dalla legge n. 130/2022. Infatti, gli uffici fiscali, diversamente dai difensori, trovandosi nel medesimo territorio delle Corti di Giustizia, potrebbero dover trattare, nella stessa giornata, udienze anche in presenza, e quindi non avrebbero alcun interesse ad aderire alla richiesta dei difensori di discutere a distanza. Per tale ragione la delega prevede che la discussione da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti. Resta ferma la possibilità di ciascuna parte di discutere in presenza, limitando così la partecipazione a distanza al solo richiedente.

Salvo l’istituto del reclamo/mediazione

Rispetto alle prime versioni delle bozze circolate, il Ddl delega fiscale non contiene più l’intenzione di abrogare l’istituto del reclamo/mediazione, previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 (che ricordiamo si applica alle liti di valore fino a 50.000 euro).

La delega prevede ora un coordinamento della nuova disciplina dell’autotutela, con gli altri istituti deflattivi del contenzioso attivabili nella fase antecedente la costituzione in giudizio. Il tutto in un’ottica di “massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria”.

Opposizione all’esecuzione

Novità anche in tema di esecuzioni, laddove la delega si propone di modificare l’art. 57, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, è consentito al ricorrente di proporre l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario; tuttavia, solo laddove sia lamentata la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento. Ciò al fine di tenere conto, a tal riguardo, delle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 114 del 2018) e della successiva giurisprudenza di legittimità.

Dispositivo comunicato in udienza

Altra novità molto interessante è quella della comunicazione del dispositivo alle parti nella stessa udienza, come avviene attualmente nel procedimento penale.

La delega prevede infatti che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga immediatamente dopo la fase di delibazione di merito, nella prospettiva di accelerare ulteriormente il processo.

Tale previsione, qualora applicata, consentirebbe infatti di conoscere l’esito del giudizio al termine dell’udienza e ridurre quindi i tempi.

Accelerazione della fase cautelare in secondo grado

Sempre in tale ottica, i decreti delegati dovranno accelerare la fase cautelare di secondo grado. Si ricorda che la legge n. 130/2022 ha introdotto importanti novità in tema di procedimento cautelare nel rito tributario. In particolare, è previsto che il Presidente fissi la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, “non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione” dell’istanza, con riferimento tuttavia ai soli procedimenti pendenti in primo grado. La delega ha esteso questa previsione anche ai procedimenti di appello.

Leggi anche

Ulteriori disposizioni

Il legislatore delegato dovrà poi introdurre norme specifiche per deflazionare il contenzioso tributario, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, compreso quello alla Corte di Cassazione. Attualmente la possibilità per le parti processuali di giungere a un accordo conciliativo è ammessa entro la discussione dell’udienza di appello.

Infine, la delega prevede interventi di riassetto delle Corti tributarie, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza del sistema della giustizia tributaria e ottenere risparmi di spesa. Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri direttivi:

– ridefinire l’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria di primo e delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti (tenendo conto di parametri oggettivi, quali estensione del territorio, carichi di lavoro numero degli abitanti, etc.);

– prevedere una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale, tali da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte