Con la risposta a interpello n. 148 dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come per gli OICR non conformi alla direttiva UCITS, il regime di esenzione fiscale sui dividendi e sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia si applica nei casi in cui l’organismo di investimento possa qualificarsi come FIA in base alla legge dello Stato UE o SEE nel quale è istituito e sia gestito da un GEFIA soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM.
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