Dl liquidità da coordinare con i principi contabili e le regole di revisione

verso il billancio

Al revisore il compito di vigilare sulle scelte della direzione aziendale sulla continuità

di Elbano De Nuccio


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3′ di lettura

Nella crisi di questi giorni è difficile pensare che alle imprese possano essere applicate le stesse regole civilistiche volte a tutelare il mantenimento del capitale sociale finora applicate. Pertanto, se bene ha fatto il legislatore a intervenire con l’articolo 7 del Dl 23/2020 nel neutralizzare gli effetti della crisi, conservando la corretta e concreta valenza informativa dei bilanci, è mancato un coordinamento con principi contabili e di revisione.

La deroga alle ordinarie procedure di valutazione del presupposto della continuità aziendale (articolo 2423-bis, Codice civile) già impatta sui bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2019 e sulle relazioni di revisione. La disamina concernente l’esistenza della continuità aziendale è, infatti, una fase articolata che anticipa la preparazione del bilancio e comporta valutazioni sostanziali. Non è un caso che i principi contabili internazionali sostengano che il going concern rappresenta un presupposto su cui è articolato il bilancio. L’articolo 2423-bis, comma 1, del Codice afferma, poi, che «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività». Così come l’Oic 11 esamina il going concern secondo una progressione di criticità crescente. Il primo passaggio consiste nell’analisi che la società dovrebbe eseguire nella fase di preparazione del bilancio sulla capacità di poter proseguire la propria attività per un «prevedibile arco temporale futuro», approssimato nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Come descritto nella relazione illustrativa al decreto, l’obiettivo della norma è quello di sterilizzare il bilancio 2020 dagli effetti, definiti «dirompenti ed abnormi», dell’emergenza sanitaria, escludendo quelle imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid 19, si trovavano già in stato di perdita di continuità. Il legislatore ha individuato nel 23 febbraio (entrata in vigore delle prime misure di emergenza) il confine oltre il quale sono maturati gli effetti della crisi. La norma mira, quindi, a consentire alle imprese di affrontare le difficoltà derivanti da Covid-19 operando un distinguo temporale con riferimento alla situazione fisiologica già esistente all’insorgere dell’emergenza rispetto a quella patologica innescata dalla pandemia. Sarà compito della direzione aziendale continuare ad argomentare in modo consistente la capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento, sulla base delle condizioni in essere prima dell’emergenza sanitaria. In tale contesto, come previsto dal par. 6 dell’ISA Italia 570, il revisore ha la responsabilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’adeguatezza dell’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se vi sia un’incertezza significativa riguardo alla capacità di continuare a operare. Con il nuovo quadro normativo, i revisori non sono esonerati dal verificare se le società avessero già problemi di going concern prima della crisi epidemiologica e, in tale circostanza, svolgere le procedure aggiuntive previste dagli Isa. Qualora il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti, ma dovesse ritenere che gli impatti dell’emergenza possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare, egli dovrà sempre e comunque, a prescindere dallo spartiacque temporale, attivare procedure aggiuntive per valutare se sono necessarie modifiche alla propria relazione. Dopo aver svolto le procedure, esaminato i piani della direzione e ottenuto le informazioni rilevanti, il revisore dovrà valutare se le incertezze sulla continuità aziendale sono state fugate. Il punto di partenza è perciò la valutazione dell’esistenza di un’incertezza che è considerata significativa, quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, per il revisore, si renda necessaria un’informativa chiara su natura e implicazioni di tale incertezza. Nei casi in cui la direzione aziendale dovesse ritenere non dovuta l’informativa, interpretando erroneamente l’articolo 7 del Dl 23, il revisore dovrà sempre valutare la formulazione di un giudizio con rilievi o, nei casi più ?gravi, di un giudizio negativo, quando il presupposto della continuità non dovesse risultare appropriatamente presentato dalla direzione aziendale e la società avesse ugualmente redatto il bilancio in un’ottica di continuità.

Componente del Consiglio di Gestione Oic e Board Ifac

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