Dl Rilancio: pignoramenti degli stipendi sospesi fino al 31 agosto

stessa scadenza per cartelle e avvisi

Estesa alla stessa data anche la sospensione dei versamenti di cartelle e avvisi. La tolleranza sulla decadenza delle dilazioni passa da 5 a 10 rate.

di Luigi Lovecchio


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Sospensione fino al 31 agosto dei p ignoramenti degli stipendi effettuati prima della data di entrata in vigore del Dl Rilancio, estensione al 31 agosto della sospensione dei pagamenti all’Ader, allungamento a 10 rate non pagate della causa di decadenza delle dilazioni, validità dei versamenti delle rate 2020 delle rottamazioni, se effettuati entro il 10 dicembre, e possibilità di dilazionare nuovamente le somme residue delle definizioni agevolate decadute alla fine dell’anno scorso.

È un menu ricco di interventi quello che la bozza del decreto Rilancio riserva alla materia della riscossione.

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Il Dl stabilisce che tutti i pignoramenti degli stipendi notificati prima della data di entrata in vigore della novella sono sospesi fino alla fine di agosto. Di conseguenza, le somme in oggetto ritornano nella piena disponibilità del debitore. Al termine della moratoria, il datore di lavoro riprende a effettuare le trattenute, senza necessità di una ulteriore notifica dell’atto di pignoramento. La norma menziona solo il pignoramento dello stipendio. Le altre tipologie di pignoramento presso terzi dunque (ad esempio, pignoramento del conto corrente o dell’affitto) proseguono regolarmente, ove siano state attivate prima dell’8 marzo scorso.

Un successivo articolo del decreto proroga inoltre il periodo di sospensione, già disposto fino alla fine di maggio con l’articolo 68 del Dl 18/2020, a tutto il mese di agosto. Ciò significa che tra l’8 marzo e il 31 agosto è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramento e misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca). Le operazioni di recupero coattivo promosse prima dell’8 marzo conservano invece validità, con la sola eccezione dei pignoramenti delle quote stipendiali, come sopra chiarito. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i versamenti delle rate mensili dei piani di rientro con l’agente della riscossione.

Con riferimento alle dilazioni non scadute all’8 marzo nonché alle istanze di rateazione presentate fino al 31 agosto, il periodo di tolleranza per conservare il beneficio è elevato da cinque a dieci rate non pagate .

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