Donazione di denaro di un conto estero da parte di donante estero a beneficiario italiano: non si applica l’imposta sulla donazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024 in tema di tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di donante estero, a beneficiario italiano.

I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che dispone che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

In applicazione di tale disposizione, dunque, se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero? diversamente se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio italiano (c.d. ”principio della territorialità”).

Il comma 3, dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 346 del 1990, pone, altresì, una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, per alcune categorie di beni, ossia, tra l’altro, per le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale? le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti? i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta in questione, relativamente agli atti formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato, ai sensi dei commi 2 e 3, del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990.

Quindi occorre esaminare se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato.

Al riguardo, appare utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, concernente analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell’atto di liberalità, ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

Nella predetta pronuncia, con riferimento all’aspetto fiscale, si afferma che per il principio della territorialità dell’imposta, pertanto, ai fini della imponibilità dell’operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano.

A tal fine, i giudici di legittimità rilevano che per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato.

Ne consegue che, nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

In tal senso, anche la sentenza 12 aprile 2023, n. 9780, ove si ribadisce che se il donante è residente in Italia al momento della donazione, questa è sempre soggetta ad imposta a prescindere dall’ubicazione del bene o del diritto donato (in territorio nazionale o estero). Di contro, se il donante è residente all’estero al momento della donazione, questa è soggetta ad imposta soltanto in relazione all’ubicazione del bene o del diritto donato in territorio nazionale (secondo il collegamento individuato nell’elenco prestabilito dal legislatore).

Pertanto, in coerenza a tale principio, la Corte ha affermato che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità, l’imposta è dovuta solamente per i beni e ”diritti esistenti” sul territorio nazionale.

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