Donazione di farmaci ad uso compassionevole, agevolazioni a regime

Le incertezze
Se da un lato la norma è stata accolta con estremo favore dagli operatori del settore, il contesto normativo di riferimento e lo strumento utilizzato per la sua introduzione nell’ordinamento ha lasciato alcune incertezze circa la portata applicativa della norma; in particolare, la domanda che ci si è posti è se tale disciplina sia applicabile solo alle cessioni di farmaci ad uso compassionevole effettuate per la ricerca finalizzata a contrastare l’emergenza Covid 19 oppure, come sembra, se la normativa abbia una portata più generale e, quindi, sia da considerare come norma a regime applicabile a qualsiasi cessione di farmaci ad uso compassionevole anche a favore di una diversa sperimentazione clinica rispetto all’emergenza Covid19.

Interpretazione estensiva
Anche se il decreto liquidità è un decreto emanato dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, è ragionevole sostenere che l’articolo 27 non sia limitato alla cessione gratuita dei farmaci per la sperimentazione a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza Covid 19.

Questo convincimento emerge sia dal testo letterale della norma che non vincola la disciplina ad un lasso temporale e circostanziale per l’emergenza Covid19, sia perché quando il legislatore ha voluto ancorare le agevolazioni fiscali all’emergenza epidemiologica lo ha fatto in modo espresso, come avvenuto nel caso di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia).

Ricordiamo, infatti, che nell’articolo 66 del Cura Italia è stato esplicitamente previsto che la specifica disciplina di favore era riferita alle (sole) erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ed effettuate nell’anno 2020.

In questo senso dovrebbe andare anche la relazione tecnica al decreto liquidità, che nel commentare l’articolo 27, precisa come non sono previste norme transitorie o coperture finanziari specifiche, in quanto sotto l’aspetto strettamente finanziario non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione dei beni non commercializzati.

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