Dottori commercialisti: come cambierà il sistema elettorale del Consiglio Nazionale?
- 17 Settembre 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Questo articolo rubricato “Composizione ed elezione del Consiglio Nazionale” rappresenta senza alcun dubbio il punto centrale delle discussioni da tempo proposte sulla riforma e merita pertanto particolare attenzione.
Difatti, se da un lato, come abbiamo avuto modo di considerare nelle precedenti riflessioni, le linee generali del testo lasciano considerare che la riforma può rappresentare un passo decisivo per la categoria per essere al passo con i tempi e l’evoluzione del “libero mercato”, nel segno della trasparenza e dell’affidabilità della categoria, dall’altro lato, vi è da tempo una forte richiesta di rappresentatività diretta proveniente dalla base degli iscritti.
Elezione del Consiglio Nazionale: due proposte al vaglio
L’art. 25, sul quale il Consiglio Nazionale ha concluso i lavori nella riunione del 24 luglio, è invece incentrato, sulla composizione e sulle procedure di elezione dell’organismo centrale.
Al riguardo, come ha testualmente precisato il Presidente nella sua nota di trasmissione, sono state formulate due distinte proposte.
Opzione A
“La prima opzione, indicata come opzione A, prevede un sistema di “voto misto ponderato”. In tale sistema, sono elettori i singoli Consiglieri dei 132 Consigli degli Ordini neoeletti e gli iscritti all’albo che sono in possesso dell’elettorato attivo; Consiglieri e iscritti all’albo votano separatamente. Ciascun Consigliere e ciascun iscritto esprimono un (solo) voto per una delle liste candidate per cui, al fine di non eludere la regola per cui è consentito esprimere un solo voto, ai Consiglieri degli Ordini non è consentito votare in qualità di iscritti all’albo. Nel sistema di “voto misto ponderato”, il risultato delle due distinte votazioni viene espresso in percentuale, rapportando il numero di voti ottenuto da ogni lista al totale dei voti validamente espressi. Per determinare la lista vincente è necessario calcolare la media ponderata delle percentuali risultanti dalle due votazioni, attribuendo a entrambe lo stesso peso”.
Opzione B
“La seconda opzione, alternativa all’opzione A, è indicata come opzione B e prevede che l’elettorato attivo spetti unicamente ai singoli Consiglieri dei Consigli degli Ordini neoeletti. In questa ipotesi, non essendo previsto alcun criterio di pesatura degli Ordini in relazione al numero degli iscritti, è stato rivisto all’articolo 9 il numero dei componenti dei Consigli degli Ordini, introducendo tre nuovi scaglioni e portando il numero massimo di Consiglieri da 15 a 21”.
Il Presidente ha altresì precisato che “in entrambe le opzioni, il voto è personale e segreto e viene esercitato per mezzo di una piattaforma elettronica selezionata dal Consiglio Nazionale che, al termine delle operazioni di voto, trasmetterà i risultati delle votazioni a una Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia. La Commissione eseguite le verifiche sull’osservanza della legge e del regolamento elettorale, ed effettuato il calcolo dei risultati elettorali, procederà alla proclamazione dei vincitori”.
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