Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
– conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
– sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15% (aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza di nuove attività), sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).
L’adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette.
Fattura elettronica obbligatoria dal 2024
I contribuenti forfetari devono quindi emettere fatturazione elettronica in formato Xml facendo attenzione in particolare ai seguenti punti:
1. indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato, il codice RF19 o, in base al programma, il regime forfetario;
2. codice natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi, poiché effettua operazioni senza applicazione dell’IVA,
3. per la mancata applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta è possibile indicare, in apposito campo, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
Assoggettamento a imposta di bollo
In considerazione dell’esclusione per i soggetti forfetari dall’applicazione dell’IVA, le fatture emesse dal soggetto forfetario sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro, ove la somma indicata nel singolo documento risulti superiore a 77,47 euro.
Riaddebito dell’imposta di bollo
A seguito di tale considerazione l’Agenzia delle Entrate asserisce che il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo vada considerato parte integrante del compenso del prestatore forfetario e, pertanto, concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposizione sostitutiva.
Anche l’importo dell’addebito dell’imposta di bollo, quindi, è da considerare per la verifica dell’importo del compenso massimo percepibile nel singolo periodo di imposta per permanere nel regime agevolativo.
Come e quando versare l’imposta di bollo
Con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi entro il 31 maggio, il 30 novembre e la fine di febbraio) mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (ovvero entro il 30 settembre).
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, ovvero entro il 30 settembre.
Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
Trimestre |
Termine versamento |
1° trimestre |
31 maggio |
2° trimestre |
30 settembre |
3° trimestre |
30 novembre |
4° trimestre |
Febbraio dell’anno successivo |
Se l’importo dovuto per il ° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. |
Nel portale Fatture e corrispettivi
Nel modello F24
Per il modello F24 i codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
– 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6, Decreto 17 giugno 2014;
– 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6, Decreto 17 giugno 2014;
– 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6, Decreto 17 giugno 2014;
– 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6, Decreto 17 giugno 2014.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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