e-fattura obbligatoria dal 2024 anche per il settore sanitario

A quest’ultimo riguardo, in particolare, viene abrogato il comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, con la conseguenza che, anche dal 1° gennaio 2024, continuerà ad essere possibile scegliere se utilizzare, per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, i registratori telematici e i server-RT, in luogo del loro utilizzo obbligatorio disposto dalla norma abolita che avrebbe dovuto applicarsi dall’anno nuovo.
Allo stato attuale, invece, non risulta ulteriormente differito il regime transitorio previsto dall’art. 10-bis, comma 1, D.L. n. 119/2018, per cui, dal 1° gennaio 2024, la fattura elettronica via Sistema di Interscambio sarà obbligatoria:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; e

– per tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato a inviare i dati al Sistema TS.

Attuale divieto di fatturazione elettronica

Nelle more dell’individuazione delle specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 3, comma 2, D.L. n. 198/2022 ha esteso anche all’anno 2023 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’art. 10-bis, comma 1, D.L. n. 119/2018 prevede, infatti, che, per i periodi d’imposta 2019-2023, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. La norma aggiunge che i dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica anche nel caso di opposizione manifestata dall’interessato. Considerato, infatti, l’esplicito divieto in tal senso previsto dalla norma, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo o elettronico, ma extra-Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino (FAQ n. 57 del 29 gennaio 2019, aggiornata il 19 luglio 2019 e risposta a interpello n. 78 del 2019, cit.).

Fattura con spese sanitarie e non sanitarie

Nell’ipotesi in cui la fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie non deve essere emessa la fattura elettronica, ma occorre distinguere due diverse fattispecie (FAQ n. 58 del 29 gennaio 2019, aggiornata il 19 luglio 2019).

In particolare, se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema Tessera Sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

– l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;

– l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto, in sintesi, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via Sistema di Interscambio, a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, etc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (risposta a interpello n. 78 del 2019, cit.).

Qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, etc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso nei suoi confronti e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino, documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via Sistema di Interscambio (risposta a interpello n. 78 del 2019, cit.).

Fatturazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti passivi IVA

Nel caso in cui la fattura, relativa a una prestazione svolta direttamente nei confronti della persona fisica, sia emessa in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio al committente soggetto passivo, che si fa carico del pagamento, il rispetto della normativa sulla privacy esige che nella fattura non sia indicato il nome del paziente o gli altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile (risposta a interpello n. 307 del 2019 e FAQ n. 73 del 19 luglio 2019).

La normativa IVA prevede l’obbligo di riportare nella fattura i dati di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, senza imporre in alcun modo di indicare l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, etc.).

La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e di rispetto della tutela dei dati personali implica che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione, idonei a violare le varie disposizioni in essere e, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con il quadro normativo.

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