e-learning, le proposte del CNDCEC per modificare la regolamentazione
- 28 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In tema di attività di formazione a distanza, i crediti formativi sono conseguiti solo se il discente ha risposto ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza somministrate nel corso dello svolgimento dell’evento. Sarà cura del soggetto organizzatore del corso stabilire il numero e la ripartizione dei test di verifica sull’intero arco temporale dell’attività formative realizzata in modo tale da garantire “con un sufficiente grado di certezza” che il discente abbia seguito effettivamente e in maniera continuativa il corso a distanza. Lo ha chiarito il CNDCEC con un Pronto Ordini del 27 aprile 2023, con cui ha evidenziato che in ragione della criticità della problematica, il Consiglio Nazionale ha allo studio delle proposte di modifica della regolamentazione vigente.
Con il Pronto Ordini n. 28 del 2023 il CNDCEC ha fornito indicazioni in tema di erogazione delle attività di formazione a distanza.
L’art. 3, comma 2 del Regolamento FPC prevede che:
– le attività formative a distanza debbano essere erogate mediante piattaforme informatiche che siano in grado di tracciare gli accessi, i tempi di fruizione dell’attività formativa e che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del discente;
– la piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica della presenza, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall’utente;
– ai fini dell’attribuzione di crediti formativi per la partecipazione agli eventi e-learning il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza.
Quindi, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, diversamente da quanto avviene per le attività svolte in presenza, i crediti formativi sono conseguiti solo se il discente ha risposto ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza somministrate nel corso dello svolgimento dell’evento.
Il regolamento FPC non contiene indicazioni puntuali in merito al numero e alla distribuzione temporale dei test di verifica da inserire all’interno dell’attività formativa a distanza. Sarà cura del soggetto organizzatore del corso stabilire il numero e la ripartizione degli stessi sull’intero arco temporale dell’attività formative realizzata in modo tale da garantire “con un sufficiente grado di certezza” che il discente abbia seguito effettivamente e in maniera continuativa il corso a distanza.
In ragione della criticità della problematica, il Consiglio Nazionale ha allo studio delle proposte di modifica della regolamentazione vigente.
A cura della Redazione
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