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Ecobonus fruito da imprese, pagamento delle prestazioni e fine lavori a cavallo di anni fiscali differenti

Ecobonus Fruito Da Imprese, Pagamento Delle Prestazioni E Fine Lavori A Cavallo Di Anni Fiscali Differenti
L’agevolazione fiscale denominata ecobonus è stata introdotta con il D.L. n. 63/2013 restando funzionalmente in sordina per via della quasi pariteticità dei suoi effetti rispetto al diritto alla detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis TUIR, approdando poi a una certa rivisitazione per gli effetti della legge di Bilancio 2021 ed essendo a sua volta superata in termini di convenienza dal superbonus 110, anche grazie al processo di cartolarizzazione dei crediti fiscali previsto dal D.L. n. 34/2020.

E tuttavia, a differenza delle detrazioni riconosciute nella ipotesi di ristrutturazione edilizia tradizionale, quella afferente all’ecobonus è tra le poche che si estendono anche al caso di immobili posseduti nell’esercizio di attività di impresa o professione divenendo appetibile per una diversa platea di soggetti, non meno estesa di quella dei normali contribuenti.

L’ecobonus si caratterizza per la possibilità, attraverso una casistica specifica di interventi, di migliorare di almeno una classe – nel superbonus 110 sono due – l’efficienza energetica di un immobile. Entro 90 giorni dal termine dei lavori è fatto obbligo di comunicare all’ENEA l’efficientamento realizzato.

Cosa accade se il pagamento delle opere e il loro termine hanno luogo in esercizi diversi?

In vista dell’imminente scadenza del termine della comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura dei bonus edilizi fissato, per l’anno 2022, al 31 marzo 2023, è utile affrontare uno dei casi interpretativi più complessi legato alle fattispecie di ecobonus nelle quali il pagamento delle opere e il loro termine hanno luogo in esercizi diversi.

E questo in quanto, a differenza delle persone fisiche (per le quali il principio, ai fini della maturazione dei bonus, coincide con la data di pagamento delle fatture – c.d. principio di cassa), per i soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, il principio di imputazione temporale degli oneri è quello della competenza fiscale prevista dall’art. 109 TUIR (Agenzia delle Entrate, circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E e 8 agosto 2020, n. 24/E). La fruizione del diritto alla detrazione dovrebbe seguire la data del documento contabile e non quella del pagamento delle prestazioni e la data del documento contabile, a sua volta, dovrebbe discendere direttamente da quella del termine dei lavori.

Vale quindi la pena ricordare il contenuto letterale dell’art. 109, comma 2, ai sensi del quale le spese per l’acquisizione di servizi si considerano sostenute “alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

Frequentemente in edilizia le opere le cui spese danno diritto alle detrazioni vengono eseguite mediante la stipula di contratti di appalto con l’impresa esecutrice dei lavori.

A tal proposito il costante indirizzo dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei servizi derivanti da contratti di appalto individua il momento di ultimazione degli stessi alla data di accettazione dell’opera terminata, ovvero nel caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui tali stati di avanzamento siano contrattualmente e definitivamente accettati (Agenzia delle Entrate, risoluzione 22 ottobre 2009, n. 260).
A nulla quindi importando – Agenzia delle Entrate, circolare 31 maggio 2007, n. 36 – il momento del pagamento dei relativi corrispettivi; ricordiamo altresì che per i soggetti titolari di reddito d’impresa non vi è l’obbligo di effettuare il c.d. bonifico speciale per ristrutturazione edilizia.

Lavori in corso a cavallo di anni fiscali diversi: tre possibili scenari

Tornando quindi al tema che qui ci occupa e al caso di lavori in corso a cavallo di due diversi anni fiscali (per esempio tra il 2022 e il 2023) si possono presentare quanto meno le seguenti tipologie di possibilità:

1. presenza di un contratto di appalto che non prevede l’esecuzione per stati di avanzamento dei lavori;

2. presenza di un contratto di appalto che prevede l’esecuzione per stati di avanzamento dei lavori non definitivi, rinviando al collaudo delle opere l’accettazione finale e la consegna degli stessi;

3. presenza di un contratto di appalto “per partite” ai sensi dell’art. 1666 c.c. ovvero con la previsione di stati di avanzamento dei lavori ognuno dei quali viene accettato in via definitiva.

Presenza di un contratto di appalto che non prevede l’esecuzione per stati di avanzamento dei lavori

Le prestazioni si considereranno ultimate alla fine dei lavori – 2023 – con la conseguenza che anche le eventuali spese sostenute nell’anno precedente – 2022 – faranno maturare il diritto alla detrazione nell’anno di ultimazione delle opere e di accettazione delle stesse – 2023.

Presenza di un contratto di appalto che prevede l’esecuzione per stati di avanzamento dei lavori non definitivi, rinviando al collaudo delle opere l’accettazione finale e la consegna degli stessi

Le prestazioni derivanti da stati di avanzamento dei lavori liquidati ma non accettati nel corso dell’anno precedente – 2022 – si considereranno ultimate alla fine complessiva dei lavori – 2023 – con la conseguenza che tali spese sostenute nell’anno precedente – 2022 – faranno maturare il diritto alla detrazione nell’anno di ultimazione delle opere e di accettazione delle stesse – 2023.

Presenza di un contratto di appalto “per partite” ovvero con la previsione di stati di avanzamento dei lavori ognuno dei quali viene accettato in via definitiva

Le eventuali prestazioni derivanti da stati di avanzamento dei lavori chiusi o definitivamente accettati nell’anno precedente – 2022 – si considereranno ultimate in tale anno con la conseguenza che le spese ad esse relative faranno maturare il diritto alla detrazione in tale anno – 2022 – a prescindere dal loro eventuale pagamento.

Così, il diritto alla fruizione del credito fiscale su tali importi potrà essere portato in detrazione direttamente o essere ceduto con anno di competenza pari a quello dello stato di avanzamento – 2022 – e quindi anche prima della fine dei lavori complessiva.

Se manca (in parte) la documentazione?

La questione si ribalta di conseguenza per quelle operazioni oggetto di cartolarizzazione dei crediti perché inevitabilmente i soggetti incaricati di apporre il visto di conformità sulla documentazione saranno sprovvisti di parte di essa in quanto questa verrà prodotta in un momento successivo alla fine dei lavori e all’atto della trasmissione all’ENEA della comunicazione che attesta il salto di qualità energetica di una classe. Ma l’assenza di tale documentazione, tuttavia, dipende dalla natura contrattuale del rapporto tra committente e impresa realizzatrice delle opere con una prerogativa sovraordinata delle fonti del diritto che regolano questa fattispecie.

Così, se è vero che la verifica svolta dal professionista attestatore si limita al controllo della produzione documentale e non opera nel merito dello svolgimento dei lavori, è anche vero che proprio la produzione documentale che attesta il funzionamento contrattuale del rapporto tra committente e impresa realizzatrice – l’accordo tra le parti – chiarirebbe che l’assenza di parte della documentazione non è determinata da un comportamento extra legem ma dalla collocazione temporale del momento in cui la prestazione è resa e fatturata e il termine dei lavori secondo una delle tre condizioni precedentemente esposte.

“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

In virtù del disposto di cui sopra, il contribuente che soddisfi le condizioni di cui ai precedenti sub a), b) e c), non perderebbe il diritto a fruire delle detrazioni fiscali anche e proprio in assenza della comunicazione all’ENEA del termine dei lavori.

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