In tema di ecobonus, l’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento porta a ritenere che, all’atto della prima cessione del credito, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto cessionario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 481 del 13 novembre 2019 con cui ha specificato come il condomino cessionario una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 481 del 13 novembre 2019 riguardante la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici.
La legge di Bilancio 2017 ha disposto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Inoltre, la legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della cessione del credito e con la circolare del n. 17/E del 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito.
Quanto ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali o, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione per i soggetti diversi dai “no tax area”, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, per la quota a lui imputabile.
L’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).
Il condomino (cessionario) una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A cura della Redazione