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Effetto anche per il passato della norma IVA dichiarata incompatibile sul piano comunitario

Effetto Anche Per Il Passato Della Norma Iva Dichiarata Incompatibile Sul Piano Comunitario

La controversia risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza relativa alla causa C-355/22 del 5 ottobre 2023 verte sulla possibilità, per il giudice nazionale, di mantenere per il passato, di propria iniziativa e senza previo rinvio pregiudiziale, gli effetti di una norma prevista dalla disciplina nazionale che il medesimo giudice ha parzialmente annullato in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria.

Descrizione del caso

In un primo tempo non era chiaro, nell’ambito della legislazione belga, se le prestazioni degli osteopati potessero beneficiare del regime di esenzione dall’IVA.

Nel dubbio, il contribuente ha applicato l’IVA, finché è intervenuta una sentenza del giudice nazionale che, considerando la disposizione interna illegittima sul piano comunitario, ha ritenuto applicabile il beneficio dell’esenzione nei limiti in cui le prestazioni in esame siano rese da soggetti in possesso delle qualifiche necessarie per prestare assistenza medica con un livello qualitativo sufficientemente elevato per essere considerata analoga all’assistenza prestata dai membri di una professione medica o paramedica regolamentata.

La Corte costituzionale belga ha, tuttavia, mantenuto gli effetti della disposizione annullata – e, quindi, l’imponibilità IVA – per le operazioni effettuate anteriormente al 1° ottobre 2019, giustificando la limitata retroattività della sentenza alla luce del principio della certezza del diritto, stante l’impossibilità pratica di restituire ai clienti l’IVA indebitamente riscossa.

Sulla base della posizione della Corte costituzionale, le Autorità fiscali hanno ritenuto che il contribuente non avesse diritto al rimborso dell’IVA relativa al periodo anteriore al 1° ottobre 2019.

Nel successivo contenzioso, il contribuente ha sostenuto che l’efficacia retroattiva limitata della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del regime di imponibilità è contraria al principio di effettività, in quanto comporta il mantenimento per il passato di una disposizione nazionale che si pone in contrasto con l’art. 132, par. 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112/CE, che esenta da IVA le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato.

A giudizio del contribuente, tale sentenza è, inoltre, manifestamente contraria alla giurisprudenza costante della Corte europea in merito al diritto di rimborso dell’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione, alla competenza esclusiva della Corte relativamente alla limitazione della retroattività e ai criteri definiti dalla Corte per escludere il rimborso in casi eccezionali, rispetto ai quali la questione deve essere in ogni caso sottoposta alla Corte, spettando allo Stato membro interessato l’onere di provare che i criteri definiti individuati dalla Corte sono soddisfatti.

Orientamento della Corte

Giunta al vaglio della Corte, la questione oggetto della controversia è stata risolta affermando che un organo giurisdizionale nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere determinati effetti di una disposizione di diritto nazionale che esso ha dichiarato incompatibile con la direttiva n. 2006/112/CE basandosi sull’asserita impossibilità di restituire ai clienti l’imposta indebitamente riscossa a causa del numero rilevante di persone interessate o qualora tali persone non dispongano di un sistema contabile che consenta loro di identificare le prestazioni e il loro valore.

Nel caso di specie, come sopra esposto, è stata asserita l’impossibilità di restituire ai clienti l’IVA, in particolare qualora sia interessato un numero rilevante di persone o qualora tali persone non dispongano di un sistema contabile che consenta loro di identificare le prestazioni e il loro valore.

Si tratta, tuttavia, di una considerazione rientrante nelle difficoltà amministrative e pratiche che le Autorità nazionali competenti e gli operatori economici possono incontrare nell’ambito del rimborso dell’IVA indebitamente versata ai clienti.

A sostegno della propria conclusione, la Corte ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali.

Anche supponendo che sussistano considerazioni imperative di certezza del diritto, idonee a condurre eccezionalmente alla provvisoria sospensione dell’effetto di disapplicazione esercitato da una disposizione di diritto dell’Unione direttamente applicabile nei confronti del diritto nazionale ad essa contrario, i giudici comunitari hanno affermato che il semplice richiamo a difficoltà finanziarie e amministrative che potrebbero risultare dall’annullamento delle disposizioni contestate non è sufficiente a concretizzare considerazioni imperative di certezza del diritto (causa C-597/17, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.).

Inoltre, le difficoltà amministrative e pratiche che possono incontrare le Autorità nazionali competenti o gli operatori economici nell’ambito, in particolare, dell’identificazione delle persone che possono beneficiare di un rimborso non sono idonee, di per sé, a dimostrare un rischio di gravi inconvenienti e, pertanto, l’esistenza di considerazioni imperative di certezza del diritto (cause riunite C?290/05 e C?333/05, Nádasdi e Németh e causa C-110/15, Microsoft Mobile Sales International e a.).

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