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Elenco degli esperti indipendenti: domande all’Ordine territoriale entro il 15 giugno 2023

Elenco Degli Esperti Indipendenti: Domande All’ordine Territoriale Entro Il 15 Giugno 2023

Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 74 del 2023 riguardante il nuovo “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 maggio, che sostituisce il regolamento già approvato il 27 ottobre 2021.

Il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2023.

Pertanto, le domande potranno pervenire entro il 15 giugno 2023, avendo l’Ordine territoriale trenta giorni per deliberare.

Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato all’informativa, definito alla luce delle precisazioni contenute nel decreto dirigenziale, adottato il 21 marzo 2023, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia.

Il Regolamento prevede che presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato l’elenco degli esperti indipendenti. Possono essere inseriti nell’elenco esperti indipendenti gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Ai fini dell’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il dottore commercialista e l’esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza.

La domanda è corredata della documentazione comprovante:

-l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

-almeno due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

-l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo;

-il curriculum vitae, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;

-il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione;

-la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.

La domanda, unitamente alla documentazione, potrà essere presentata, entro il 15 giugno di ciascun anno, all’Ordine territoriale di appartenenza.

A cura della Redazione

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