Ente Filantropico: esenzione per i redditi derivanti dalla gestione degli immobili

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 75 del 21 dicembre 2023 in tema di enti filantropici di cui all’articolo 37 del del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e qualificazione dell’attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento – applicazione dell’articolo 84, commi 2 e 2–bis, del Codice del Terzo settore.

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017, n. 179, S.O.) è stato approvato, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106, il ”Codice del Terzo Settore”.

Il regime fiscale degli ETS è disciplinato dal Titolo X del Codice. In particolare, l’articolo 79 dispone che agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, in quanto compatibili.

L’articolo 104, comma 2, del Codice prevede «Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, previsione che subordina l’applicabilità delle norme fiscali all’autorizzazione della Commissione europea, ad oggi non pervenuta.

Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell’articolo 104, talune disposizioni di carattere fiscale sono applicabili in via transitoria alla generalità degli ETS iscritti al RUNTS, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività di detto Registro.

Tra gli ETS indicati dall’articolo 4 sopracitato rientrano espressamente gli Enti Filantropici in relazione ai quali il Codice prevede una disciplina specifica agli articoli da 37 a 39 del Titolo V, con riferimento a «particolari categorie di enti del Terzo settore».

Sentito il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato evidenziato come la disposizione contenuta nell’articolo 37, secondo cui gli Enti Filantropici svolgono un’attività erogativa di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, non introduce un’ulteriore tipologia di attività di interesse generale rispetto a quelle elencate nell’articolo 5, comma 1 del Codice, essendo l’oggetto sociale tipico dell’ente filantropico rinvenibile nella lettera u) del citato articolo 5, comma 1, per cui costituisce attività di interesse generale l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Con l’articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stato introdotto un secondo periodo all’articolo 104, comma 1, del CTS, prevedendo che le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro, di fatto ampliando la platea dei soggetti interessati dal regime transitorio.

Con tale disposizione è stata prevista in sostanza l’applicabilità in via transitoria delle norme del CTS di cui all’articolo 104, comma 1, oltre che alle ONLUS, anche agli ETS iscritti al RUNTS.

Ciò comporta che per gli ETS iscritti al RUNTS con la qualifica di ODV trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l’articolo 84, comma 2, del CTS.

Considerato che il comma 2­bis non introduce una nuova agevolazione, ma estende agli Enti Filantropici quella disposta dal precedente comma 2, si ritiene che anche per gli ETS iscritti al RUNTS con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l’esenzione disposta dall’articolo 84, comma 2.

Con riguardo alla specifica disposizione di cui all’articolo 84, comma 2, del CTS, applicabile a tutti gli Enti Filantropici che si iscrivono al RUNTS, si osserva che la modifica introdotta alla norma agevolativa citata dal decreto Semplificazioni ha riguardato, in particolare, la riformulazione del testo originario.

Tale riformulazione ha inteso rendere esplicito nel testo della previsione agevolativa che devono essere considerati esenti da Ires i redditi che le ODV, e quindi anche gli Enti Filantropici, in forza come chiarito del rinvio operato dal comma 2­bis dell’articolo 84, traggono dagli immobili, a condizione che detti redditi vengano destinati allo svolgimento di attività non commerciali.

Al riguardo, rientrano nell’esenzione i redditi derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ”contesto produttivo” ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell’Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa.

Infatti, non possono rientrare nel campo di applicazione della disposizione agevolativa i redditi derivanti da una gestione del patrimonio immobiliare effettuata in forma di impresa.

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