Enti del Terzo settore: superbonus fino al 2025 anche fuori dalle zone sismiche

Enti del Terzo settore con superbonus 110% fino al 2025, anche fuori dalle zone sismiche: in risposta a un quesito l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti quater) ha aggiunto un periodo al comma 8-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), ai sensi del quale per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, l’agevolazione superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

In altri termini, il nuovo periodo stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis dell’art. 119, per gli interventi ivi contemplati, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 225 nella misura del 110%.

Ai sensi del comma 10-bis, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizio socio sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B1, B2 e D4 posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, determinano il limite di spesa ammesso al superbonus moltiplicando il limite unitario previsto per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’OMI.

La modifica di cui al comma 8-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 è finalizzata a consentire l’applicazione del superbonus con aliquota del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che soddisfano i requisiti previsti dal comma 10-bis, indipendentemente dal rispetto delle condizioni previste dal primo periodo del comma 8-ter. A tale conclusione si perviene per ragioni di ordine logico e sistematico, atteso che ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale già rientravano nell’ambito applicativo del comma 8-ter nell’ipotesi in cui, analogamente agli altri soggetti cui tale disposizione fa riferimento, avessero effettuato interventi su immobili di qualunque categoria catastale, ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, richiamati dalla norma, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, resi inagibili a seguito di danni derivanti da tali eventi.

Bonus per impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate ha reso anche chiarimenti in merito all’applicazione del bonus per impianti fotovoltaici fino alla soglia di 200 kW per le configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili, ai sensi del comma 16-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio, nel particolare caso in cui l’intervento sia effettuato da uno dei soggetti (ONLUS, ODV e APS con attività socio-sanitaria e assistenziale) di cui al comma 10-bis dell’art. 119, in presenza dei requisiti richiesti dal legislatore.

Il dubbio consisteva nella possibilità che tali soggetti – i quali possono fruire del superbonus al 110% sino a tutto il 2025 anche con cessione del credito e sconto in fattura – potessero godere del beneficio potenziato anche nell’ipotesi in cui non abbiano costituito una delle configurazioni indicate nella norma.

La risposta dell’Agenzia – confortata dagli atti parlamentari che hanno accompagnato l’approvazione della modifica normativa intervenuta con la legge di Bilancio 2023 – è tranquillizzante: il bonus spetta, infatti, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano costituito una delle configurazioni di cui all’art. 42-bis, D.L. n. 162/2019.
Quindi, mentre ordinariamente, per gli interventi realizzati dalle predette configurazioni, il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW e fino a 200 kW spetta la detrazione stabilita dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, per le ONLUS, ODV e APS, in possesso dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’art. 119, il superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110%.

Resta fermo che l’applicazione di tale disposizione è comunque subordinata a al rispetto delle seguenti condizioni:

– l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici “trainanti” indicati ai commi 1 e 4 del citato art. 119;

– la cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2023, dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

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