Errata applicazione dell’inversione contabile: il recupero dell’IVA
- 26 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 20 del 26 gennaio 2024 in tema di errata applicazione dell’inversione contabile e recupero dell’IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro–rata di indetraibilità.
L’articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, finalizzato a ripristinare la neutralità dell’IVA in caso di accertamento o rettifica dell’imposta, stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta,delle sanzioni e degli interessi.
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
Come chiarito con la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, la disposizione, introdotta per garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all’intero sistema dell’IVA, consente al contribuente, che ha subito un accertamento ai fini IVA, di riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore imposta accertata e versata.
Già in precedenza, la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013 aveva precisato che In base alla nuova disposizione il contribuente può esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato all’Erario l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.
Essa prevede, inoltre, che l’esercizio del diritto a detrazione da parte del cessionario o committente sia subordinato, in deroga agli ordinari principi, all’avvenuto pagamento dell’IVA addebitatagli in via dirivalsa dal cedente o prestatore. In tal modo è scongiurato l’ingiusto arricchimento che il cessionario o committente conseguirebbe se detraesse l’imposta senza provvedere al suo effettivo pagamento.
La norma mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
In base a quando disposto dal più volte citato articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, infatti, una volta effettuato il pagamento dell’IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura, ex articolo 26, comma 1, del decreto IVA, per ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione il contibuente potrà esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all’IVA addebitata in rivalsa il prorata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento (2015, 2016, 2017), e non anche la percentuale applicabile nel periodo d’imposta di corresponsione dell’IVA di rivalsa.
Non è, altresì, consentito recuperare in detrazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale, quanto già versato a seguito dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione in presenza di un prorata di indetraibilità.
Al fine di garantire la neutralità dell’IVA, tuttavia, detto importo potrà essere chiesto a rimborso, ai sensi dell’articolo 30ter, comma 1, del decreto IVA, secondo cui il soggetto passivo presenta la domanda direstituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
In tale circostanza, il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell’IVA non dovuto in capo all’istante. Va da sé che, qualora la parte di IVA indetraibile versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l’IVA oggetto di rimborso costituirà una sopravvenienza attiva.