Erronea duplicazione fatture: è possibile emettere note di variazione in diminuzione

Con la risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di erronea duplicazione fatture e note di variazione in diminuzione.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, anche SdI), anche attraverso l’intermediazione di soggetti abilitati.

Detti intermediari, in particolare, possono, tra le altre, emettere le fatture per conto degli operatori economici, trasmetterle al SdI e offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture.

Inoltre,si osserva che il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario. In particolare, il SdI verifica, tra l’altro, la nomenclatura e l’unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l’invio di un file già trasmesso (duplicato). Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.

I file duplicati ­ a seguito dell’emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari ­ non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l’errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.

Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni dei duplicati nei rispettivi periodi d’imposta, con le connesse incidenze sulle liquidazioni periodiche e sulla dichiarazione annuale, e con i risvolti sanzionatori che la tardiva registrazione implicherebbe ­ l’errore commesso può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l’emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.

Al riguardo, si rammenta che il menzionato articolo 26, ai commi 2 e seguenti, disciplina le rettifiche in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura ­ successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto IVA ­ venga meno in tutto o in parte,ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile.

Diversamente dalle rettifiche in aumento dell’imponibile o dell’imposta, le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste.

L’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può ricondursi alle figure ”simili” alle cause di ”nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.

Subordinatamente alla registrazione dei duplicati, il contribuente ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi.

Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo ”causale”, la dizione ”storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

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