Esclusa da IVA la messa a disposizione di strutture termali accessibili a tutti

L’economicità dell’attività degli enti pubblici locali è nuovamente giunta al vaglio della Corte europea, che nella causa C-344/22 ha dovuto stabilire se l’imposta di soggiorno pagata dai visitatori abbia natura di corrispettivo, ai fini dell’applicazione dell’IVA per la messa a disposizione di una struttura termale da parte di un comune.

Oggetto della controversia

Un comune tedesco dotato di una stazione climatica termale, gestita sotto forma di azienda municipalizzata costituita sotto forma di società commerciale, applica un’imposta di soggiorno per coprire le spese sostenute ai fini della realizzazione e della manutenzione delle strutture messe a disposizione per scopi termali e ricreativi, nonché per gli eventi organizzati a tal fine.

L’imposta è dovuta, in primo luogo, dai non residenti che soggiornano nel comune e ai quali viene offerta la possibilità di utilizzare tali strutture e di partecipare ai predetti eventi e, in secondo luogo, dai residenti nel comune i cui principali interessi si collocano in un altro comune e, in terzo luogo, dai non residenti che soggiornano nel comune per motivi professionali. Per contro, l’imposta di soggiorno non è applicata ai visitatori giornalieri, nonché ai non residenti o ai residenti che lavorano o ricevono una formazione all’interno del comune.

L’imposta è fissata, per i non residenti, in un determinato importo per ogni giorno di soggiorno e, per i residenti che vi sono assoggettati, in un importo forfetario annuale, dovuto indipendentemente dalla durata, dalla frequenza e dalla stagione del soggiorno.

Tenuto conto che l’imposta di soggiorno costituisce la remunerazione di un’attività soggetta a IVA, vale a dire la gestione delle terme, il comune ha esercitato la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativo allo stabilimento termale.

La detrazione è stata negata dalle Autorità fiscali nel presupposto che il comune non avrebbe agito nell’ambito di un’attività economica. La gestione delle strutture termali dietro pagamento dell’imposta di soggiorno non costituirebbe, infatti, un’attività d’impresa, cosicché le operazioni per le quali il comune ha incassato l’imposta di soggiorno non sarebbero soggette IVA e, quindi, la detrazione dell’imposta assolta a monte risulterebbe preclusa.

Aspetti dubbi

Il primo dubbio del giudice nazionale è se, nel caso di specie, il comune eserciti un’attività economica ai sensi dell’art. 2, par. 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112/CE.

Da un lato, le strutture termali possono essere utilizzate gratuitamente anche da persone che non sono soggette all’imposta di soggiorno. In quest’ottica, il beneficiario della prestazione ottenuta dietro pagamento dell’imposta di soggiorno non è identificabile, in quanto la persona tenuta al versamento dell’imposta non ha ricevuto, rispetto al pubblico che può parimenti utilizzare le predette strutture gratuitamente, alcun vantaggio concreto oltre a quello ricevuto dal pubblico.

Dall’altro, non è chiaro se occorra considerare isolatamente il rapporto giuridico tra il comune e gli ospiti delle terme. Infatti, in base allo statuto comunale, questi ultimi versano l’imposta di soggiorno per la messa a disposizione delle strutture termali, per cui i relativi pagamenti rappresentano il corrispettivo della possibilità di utilizzare tali strutture.

Se l’attività di gestione delle terme soddisfa i presupposti dell’IVA, l’ulteriore dubbio che si pone è se, al fine di determinare l’esistenza di “distorsioni della concorrenza di una certa importanza”, ai sensi dell’art. 13, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE, l’esame debba riguardare non soltanto il territorio del comune, ma anche quello dei comuni limitrofi.

Posizione della Corte europea

In esito all’analisi compiuta, la Corte ha affermato che non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune a fronte dell’imposta di soggiorno dovuta, giornalmente, non già per l’utilizzo delle predette strutture, bensì per il soggiorno nel territorio comunale.

Al fine di stabilire se la messa a disposizione delle strutture termali in circostanze come quelle di cui al procedimento principale costituisca un’attività economica ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE e, di conseguenza, se il comune sia dotato di soggettività passiva, occorre anzitutto stabilire se il comune abbia effettuato una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), della stessa direttiva n. 2006/112/CE.

A quest’ultimo riguardo, l’onerosità presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.

Ad avviso della Corte, non sussiste un rapporto giuridico nel cui ambito avvenga uno scambio di reciproche prestazioni tra, da un lato, il comune che riscuote l’imposta di soggiorno dai visitatori che soggiornano nel suo territorio e, dall’altro, i visitatori che hanno il diritto di utilizzare le strutture termali messe a disposizione dal comune, liberamente accessibili anche da coloro che non sono tenuti a corrispondere l’imposta.

In particolare, la remunerazione percepita dal comune, sotto forma di imposta di soggiorno, non deriva dalla fornitura di un servizio (nella specie, la messa a disposizione delle strutture termali) di cui costituisce il controvalore diretto per un triplice ordine di motivazioni:

– in primo luogo, l’imposta di soggiorno è dovuta in forza dello statuto comunale, che ne determina anche l’importo, e non – come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria ai fini dell’esistenza del titolo oneroso – quando le prestazioni si condizionano reciprocamente, nel senso che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra;

– in secondo luogo, l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno è collegato non già all’utilizzo delle strutture termali messe a disposizione dal comune, bensì al soggiorno nel territorio comunale, indipendentemente dai motivi che lo giustificano. Pertanto, i visitatori sono tenuti a versare l’imposta anche quando soggiornano per altri motivi, quali la visita a familiari o a conoscenti che vi risiedono e non hanno l’intenzione di utilizzare le strutture termali;

– in terzo luogo, i soggetti obbligati a pagare l’imposta di soggiorno hanno la possibilità di utilizzare le strutture termali, che sono liberamente e gratuitamente accessibili a chiunque, tenuto o meno al pagamento dell’imposta. Pertanto, i soggetti passivi dell’imposta di soggiorno non beneficiano di vantaggi diversi da quelli fruibili dalle persone che utilizzano le predette strutture e che non devono corrispondere l’imposta.

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