Esenti da ritenuta gli importi delle assicurazioni sulla vita devoluti al fondo per prescrizione

Con la risposta a interpello n. 71 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni in tema di somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto.

L’art. 1 TUIR prevede che presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6.

In relazione al concetto di “possesso” del reddito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta. In altri termini, la nozione di possesso va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito.

In base a quanto disposto dai commi 345-quater e 345-octies dell’art. 1, legge n. 266/2005 e successive modificazioni, le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge e, in particolare, dall’art. 2952 c.c..

In tale contesto l’intermediario assicurativo, una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al fondo in oggetto degli importi delle polizze prescritte.

Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per “dormienza” (conti e depositi), gli importi dei rapporti finanziari devoluti perprescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, a seguito della devoluzione al fondo né gli agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

Ciò posto, nel presupposto che la Cassa possa procedere alla devoluzione a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, occorre evidenziare che assume rilievo la circostanza che la devoluzione al fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

Sul punto la Corte di Cassazione ha specificato (ordinanza 21 settembre 2021, n. 25451) che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che “hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell’ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di un’obbligazione personale e solidale.

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