Esenzione da accisa per imbarcazioni in navigazione: quando si applica

Con il D.M. 5 ottobre 2023 n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2023, che modifica il D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 sull’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato la fruizione dell’esenzione dall’accisa, stabilita anche per i gas di petrolio liquefatti (GPL) e per il gas naturale liquefatto (GNL).

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2023 è stato pubblicato il D.M. MEF 5 ottobre 2023 n. 171, rubricato “Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225, concernente le norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne”.

Il decreto si è reso necessario per aggiornare le disposizioni di cui al regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze n. 225 del 2015 al fine di stabilire le modalità per consentire, ai soggetti che ne hanno diritto, la fruizione dell’esenzione dall’accisa, stabilita dal punto 3 della Tabella A allegata al predetto testo unico delle accise, anche per i gas di petrolio liquefatti (GPL) e per il gas naturale liquefatto (GNL) impiegati nelle attività di cui al punto 3 della Tabella A.

Infatti, il regolamento disciplina l’impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti. L’esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonchè per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l’esenzione.

Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

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