In Gazzetta Ufficale dell’Unione Europea del 6 ottobre 2023 è stata pubblicata la decisione (EU) 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023 relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione.
Con la decisione in questione la Commissione Europea ha previsto che l’Italia deve recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta sugli immobili.
La decisione fa seguito a una sentenza del 2018 della Corte di giustizia che annulla parzialmente una decisione della Commissione del 2012 che dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero.
In particolare, nel dicembre 2012 la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato una precedente esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista tra il 2006 e il 2011, a favore di enti non commerciali che esercitavano determinate attività sociali di natura economica.
La Commissione non aveva tuttavia ingiunto all’Italia di recuperare l’aiuto illegale in quanto le banche dati fiscali e catastali non consentivano di individuare i beneficiari.
Nel 2018 la Corte di giustizia ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, dichiarando che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se esistessero metodi alternativi per recuperare l’aiuto, anche se solo parzialmente.
Pertanto, nella decisione la Commissione riconosce l’esistenza di difficoltà per le autorità italiane nell’individuare i beneficiari dell’aiuto illegale, ma conclude che tali difficoltà non sono sufficienti per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale dell’aiuto.
Infatti, è stato evidenziato che l’aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno, come stabilito nella decisione finale.
Secondo la Commissione le autorità italiane non hanno dimostrato l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l’esenzione dall’ICI. In tali circostanze, il recupero è la normale conseguenza dell’accertamento di un aiuto di Stato illegale nella decisione finale
Su tali basi, la Commissione ha ingiunto all’Italia di recuperare l’aiuto.
Inoltre, con la nuova decisione la Commissione chiarisce che il recupero non è richiesto quando gli aiuti sono concessi per attività non economiche o quando costituiscono aiuti de minimis.
L’Italia deve informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della decisione fino al completo recupero dell’aiuto erogato. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.